Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2744 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2744 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 12523-2013 proposto da:
OTTAVIANI

GILBERTO

TTVGBR6OH24F524I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 373 VILLINO B,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI CIACCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GILBERTO
OTTAVIANI;
– ricorrente contro

2017

COSSI ALFREDO, COSSI RAFFAELLA;
– intimati –

714

9Z

avverso la sentenza n. 110/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 18/02/2013;

Data pubblicazione: 05/02/2018

Fatti di causa

La controversia concerne un decreto ingiuntivo richiesto dall’avv. Ottaviani,
odierno ricorrente, contro l’avv. Alfredo Cossi, per il pagamento di compensi
professionali.
Il ricorso riferisce che l’opposto Ottaviani aveva chiamato in causa la collega

Il tribunale di Urbino con sentenza del 17 gennaio 2006 ha rigettato
l’opposizione.
La Corte di appello di Ancona con sentenza depositata il 18 febbraio 2013, in
parziale riforma della sentenza di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo
n.83/05; ha dichiarato assorbite le domande riconvenzionali, ritenendo
comunque inammissibile la loro successiva riproposizione. Ha compensato
integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Ottaviani ha proposto ricorso per cassazione con atto inizialmente avviato alla
notifica i 6 maggio 2013.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Nessuna delle parti è comparsa alla pubblica udienza.

Ragioni della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 37 cp.c. per difetto di
giurisdizione consistente nell’omessa valutazione da parte della Corte di
appello della eccezione relativa alla devoluzione della controversia ad arbitrato
irrituale.
Il motivo è inammissibile, giacchè l’attore (nella specie il creditore ingiungente)
che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente
nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per
denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non
soccombente su tale autonomo capo della decisione. (Sez. U, Sentenza n.
21260 del 20/10/2016).
3)

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art 342 c.p.c. lamentando che

l’appello accolto dalla Corte territoriale non “enucleava adeguatamente i motivi
n.12523-13 -O D’Ascola rei

3

Raffaella Cossi, costituitasi “aderendo alle ragioni dell’opponente”.

di gravame” e deducendo tra l’altro che l’eccezione era “rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento”.
La doglianza è inammissibile, giacchè il giudice di legittimità a fronte di una
censura che attiene a vizi del procedimento (ancorchè erroneamente rubricata
sub art 360 n. 3 c.p.c.) ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i
documenti sui quali il ricorso si fonda, soltanto qualora la censura sia stata

del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei
motivi di impugnazione (Cass. 896/14; SU 8077/12), in quanto l’esame diretto
degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia
specificamente indicato ed allegato sotto i profili puntualmente evidenziati in
ricorso.
Nella specie il ricorso si limita a richiamare l’atto di appello, senza riportare e
analizzare il contenuto, analisi che era indispensabile, posto che la genericità
dell’appello – ora denunciata – non era stata né fatta valere dall’odierno
ricorrente in sede di appello stesso, né rilevata dalla Corte territoriale, la quale
non aveva avuto difficoltà a percepire il senso del gravame e a giudicare su di
esso, accogliendolo.
4)

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. e nullità

della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Anche questa censura è inammissibile: con essa il ricorrente lamenta che la
Corte di appello non abbia richiamato alcuna disposizione di legge o
precedenti giurisprudenziali e sia pervenuta a un’interpretazione d una clausola
contrattuale (ricorso pag. 13), omettendo di valorizzare il dato letterale e
giungendo all’affermazione di un “patto tacito” idoneo a “elidere obbligazioni
della parte rappresentata nei confronti del professionista”.
Il ricorso tuttavia omette di riportare i passaggi essenziali della motivazione
ritenuta apparente, con la quale la Corte di appello ha esaurientemente
spiegato che la tesi della gratuità delle prestazioni professionali rese
vicendevolmente tra gli avvocati associati (ragione che ha portato a respingere
la pretesa di pagamento) traeva spunto proprio dal testo di una delle clausole
del contratto di associazione professionale, ivi testualmente riportata.
n.12523-13 -O D’Ascola rei

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ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza

La Corte di appello ha dato conto della scarsa perspicuità della clausola e ne ha
fornito una logica e coerente spiegazione, ditalchè la parte ricorrente avrebbe
potuto dolersene specificamente sotto il profilo del corretto uso dei criteri
ermeneutici e non dell’assenza di motivazione, la quale è invece non solo
presente ma adeguata. La censura ex art. 1362 c.c., rimasta peraltro tra le
righe, non affronta quindi la specifica indicazione del modo attraverso il quale
si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni dell’obiettiva deficienza o

contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure
risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella
criticata (tra le tante Cass. 6641/12; Cass n. 14318 del 06/06/2013).
5)

L’ultimo motivo lamenta che la corte di appello non abbia esaminato una

scrittura privata in cui le parti avrebbero nominato l’Arbitro e non abbia
rilevato in essa una esplicita rinuncia all’azione, conseguentemente dichiarando
“la cessazione della materia del contendere”.
La censura è inammissibile perché pone un tema di indagine che non risulta
dalla sentenza di appello, senza dire quando e in che termini sia stato esposto
in corso di causa, benchè si tratti di questione che impone accertamenti di
fatto relativi all’acquisizione e alla rilevanza del documento cui allude (Cass.
19164/07), il quale inoltre non viene riportato, né allegato specificamente
(Cass. 14784/15 tra le tante). La tesi è inoltre proposta del tutto
apoditticamente.
6) Dai rilievi soprasvolti discenderebbe la declaratoria di inammissibilità del
ricorso. Tuttavia il Collegio ritiene che prevalga su di essa la necessaria
declaratoria di improcedibilità, che consegue al rilievo, emerso in udienza, circa
la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata.
Il ricorso espone infatti che l’intimato Cossi Alfredo sarebbe deceduto dopo la
notifica della sentenza impugnata (pag. 1) e indica (pag.15) tra i documenti
depositati la «copia autentica della sentenza della Corte di appello di Ancona
n. 110/13, notificata in data 6/3/13».
La relata di notifica non viene quindi menzionata né si rinviene nel fascicolo di
parte. Da ciò discende l’improcedibilità del ricorso (SU 9005/09 confermata da
SU n. 10648/17).
n.12523-13 -O D’Ascola rei

rk

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7) Le conclusioni raggiunte esimono dalla verifica sulla piena regolarità delle
notifiche del ricorso (SU 6826/10).
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unificato.

PQM

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12, per il

versamento di ulteriore importo a titolo di contributo

unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
10 marzo 2017

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

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