Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2744 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20607/2015 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2800/2015 del TRIBUNALE di ROMA del

26/01/2015, depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Guido Alfonsi difensore del ricorrente che insiste

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. V.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, la HDI Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era scontrato con la vettura condotta da S.L., assicurata dalla società convenuta, a causa del mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal V. e il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2015, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la pari responsabilità dei conducenti in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ed ha condannato la società FIDI al pagamento della somma di Euro 3.217,99, con interessi e rivalutazione, nonchè delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre l’HDI Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un motivo.

Resiste V.M. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Allo stesso modo, è stato più volte riconosciuto che la valutazione di attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito, il cui giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, non essendo possibile censurare il valore “ponderale” attribuito ai singoli testimoni (v., tra le altre, le sentenze 28 gennaio 2004, n. 1554, e 10 giugno 2014, n. 13054).

5.2. Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed è giunto alla conclusione che il confronto tra le due deposizioni testimoniali, fra loro inconciliabili, non consentiva di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, tanto più che il verbale redatto dalla Polizia municipale non si presentava chiaro.

A fronte di tale motivazione, la censura contenuta nel ricorso si risolve nella pretesa necessità di una valutazione di inattendibilità del teste Vitale, assunto dietro richiesta del V., che per una serie di ragioni doveva essere considerato un teste “di comodo”, in quanto asseritamente non presente sul posto nel momento dell’incidente. Nel porre tale censura, però, il ricorso non considera che quest’ultima deposizione è stata tenuta presente dal Tribunale e ritenuta (evidentemente) attendibile, non risultando dal ricorso che la società HDI si sia in alcun modo opposta all’assunzione della testimonianza contestata.

Trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (v. la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte). Nella specie, al contrario, non c’è un’effettiva omissione e quello che si chiede a questa Corte è di procedere ad una nuova e non consentita valutazione del merito attraverso un giudizio di attendibilità del testimone (v. pure la sentenza 3 luglio 2014, n. 15205).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per il rigetto del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv. Guido Alfonsi che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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