Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27439 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11436/2016 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

COGNINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 16/12/2015 e depositata il 31/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Ancona, respingendo il gravame del sig. U.A., cittadino nigeriano, ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso proposto dal medesimo avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

L’appellante aveva dichiarato di provenire da (OMISSIS) e di essere cristiano; che suo padre e suo fratello, membri del partito PDP (Peoplès Democratic Party), erano morti per avvelenamento ad opera di avversari politici; che pertanto egli era fuggito da (OMISSIS) assieme a sua sorella, rimasta poi uccisa in un attentato alla stazione di polizia presso la quale lavorava.

La Corte d’appello ha ritenuto anzitutto non credibile tale racconto perchè l’appellante aveva dichiarato alla Commissione che sua sorella era stata uccisa nel corso di un attentato terroristico in una stazione di polizia, mentre nella memoria allegata alla domanda di protezione aveva sostenuto che l’attentato era avvenuto in una chiesa, durante la messa. Inoltre egli non era stato in grado di ricordare alcun luogo o monumento della città di (OMISSIS), nelle quale a suo dire si era recato dopo essere fuggito da (OMISSIS), neppure l’ubicazione della stazione di polizia in cui sarebbe rimasta uccisa sua sorella. A fronte di tali incongruenze, la produzione dei certificati di morte di suo padre e sua sorella nulla potevano aggiungere alla credibilità del suo racconto, mentre non appariva priva di significato in senso contrario la circostanza che egli non avesse ritenuto di sporgere alcuna denuncia dei gravi fatti esposti. Nè poteva dirsi che tutto dipendeva dalla (cattiva) intermediazione dell’interprete, risultando chiaramente dal verbale di audizione la chiarezza delle affermazioni del richiedente, che aveva mostrato di ben comprendere il senso delle domande rivoltegli.

Inoltre, quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, gli stessi fatti narrati dal richiedente non integravano gli estremi di persecuzione personale e diretta per una delle ragioni (etniche, politiche, religiose ecc.) previste dalla legge; anzi lo stesso appellante aveva dichiarato di avere aderito ad un partito politico diverso da quello del padre e del fratello.

Quanto, poi, alla protezione sussidiaria, una volta esclusa l’attendibilità della narrazione del richiedente, non poteva ritenersi sussistente il pericolo di danno grave nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), mentre l’ipotesi di cui alla lett. c) era esclusa dalla insussistenza di situazioni di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza dell’interessato ((OMISSIS)).

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, anche il rilascio del relativo permesso di soggiorno era da escludere sia per la mancata allegazione di specifiche circostanze a suo fondamento, sia per la già evidenziata inattendibilità del racconto del richiedente.

Il sig. U. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. L’amministrazione intimata non si è difesa.

2. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia o omessa motivazione sui motivi di appello, è manifestamente infondato, alla luce delle argomentazioni svolte dai giudici di appello e sopra sintetizzate.

3. – Il secondo motivo, con cui si censura la valutazione di inattendibilità del racconto del ricorrente, è inammissibile perchè reca censure di puro merito avverso la puntuale motivazione della Corte d’appello.

4. – Il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dei parametri di giudizio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 13 e 27, è manifestamente infondato avendo, al contrario, la Corte d’appello dato conto compiutamente della contraddittorietà e lacunosità del racconto del ricorrente, nonchè dato atto – senza smentita da parte di quest’ultimo – della insussistenza di situazioni rilevanti ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), nella regione da cui il medesimo proviene.

5. – I restanti motivi, contenendo censure di violazione di norme di diritto con riferimento alla definizione delle varie fattispecie di protezione internazionale previste dalla legge, restano assorbiti: una volta confermate, con il rigetto dei primi tre motivi, le statuizioni in fatto dei giudici di merito, viene meno la stessa base fattuale cui ricondurre le fattispecie astratte in questione”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, pur precisando che l’Amministrazione intimata si è invece difesa con controricorso;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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