Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27439 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21169/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8363/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.11.08, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 20.11.2008 – 14.9.2009, in parziale accoglimento dell’appello proposto da D. M.E. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30.1.1999.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con tre motivi di impugnazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 8.11.2010 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti del lavoratore sopra indicato in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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