Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27439 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27439 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 365-2012 proposto da:

I.N.P.S.

SOCIALE C.F.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2662

avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

contro

TAURO ANTONIETTA;

ricorrente

Data pubblicazione: 09/12/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 6420/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 03/01/2011 R.G.N. 8295/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo
motivo.

BRONZINI;

Udienza 24.9.2013, causa n. 17
n. 365/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari Tauro Antonietta esponeva
di aver lavorato
000
come operaia agricola a tempo determinato per un 101 giornate e di aver percepito nel
successivo anno il trattamento di disoccupazione agricola in misura inferiore a quella
spettante. Chiedeva la riliquidazione della detta prestazione temporanea per l’anno
indicato sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione integrativa
della Provincia di Bari anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno
1995 e non più incrementato. Si costituiva l’INPS contestando la fondatezza del ricorso.
Il Tribunale di Bari rigettava la domanda con sentenza del 15.10.2008 rilevando che il
salario contrattuale, depurato dalla quota di TFR, non aveva superato il salario
contrattuale.
La Corte di appello di Bari con sentenza del 21.12.2010 accoglieva invece la domanda
ritenendo che l’emolumento denominato ” quota di TFR” non può considerarsi una vera
e propria retribuzione e quindi un TFR. Pertanto tale emolumento va computato nella
retribuzione contrattuale su cui far pagare i contributi ( alla parte datoriale) e calcolare
le pres azioni.
DI t. eI2.
Per la cassazione N3f.sentenza propone ricorso l’INPS con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 comma terzo
DPR 30.4.1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni, eccezione respinta dalla
corte di appello di Bari.
Il motivo appare infondato alla luce dell’ l’orientamento prevalente di questa Corte,
consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite ( v. Sez.un. n. 12720 del 2009
– che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di
cui all’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, all’art. 6 d.l. n. 103 del 1991 conv. in legge n.
166 del 1991 e all’art. 4 d.l. n. 384 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992, non
trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al
riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo
all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perché riconosciuta solo in parte e

R.G.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 18 comma 18 del D.L. n. 98/2011
convertito in legge n. 111/2011. E’ intervenuta una norma di interpretazione autentica
che ha chiarito con efficacia retroattiva che la retribuzione utile ai fini del calcolo delle
prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli Kon è comprensiva della voce
del TFR comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
Con il terzo motivo si allega si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 44,49
e 53 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.7.1998 in relazione all’art. 6
comma 4 lettera a) D. Lgs 2.9.1997 n. 314 e dell’art. 3 DL 14.6.1996 n. 318 convertito
in legge 29 luglio 1996 n. 402, nonché in relazione agli artt. 1362 e 2120 c.c. ed all’art.
4 legge 29 maggio 1982, n. 297. L’emolumento chiamato quota TFR dai contratti
collettivi andava escluso dall’indennità di disoccupazione.
I due motivi vanno esaminati insieme. Questa Corte con la sentenza 9.5.07 n. 10546 ha
affermato il principio secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione
collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4
d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”;questa Corte
ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata
quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l.
14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
2

liquidata in un importo inferiore a quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del
quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (
Cass. n. 7245 del 2012), dall’art. 38, primo comma, lett. d) del d. 1. n. 98 del 2011,
convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47,
prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal riconoscimento parziale
della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in
primo grado al momento di entrata in vigore della norma, ‹ Come, infatti, sottolineato
nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa previsione di una limitata
efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del
carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente,
quale consolidatasi per effetto della citata pronuncia delle Sezioni unite del 2009.
Pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, primo
comma, lett. d) del convertito d.l. n. 98 del 2011, l’art.47 del d.p.r. n.639 del 1970 è
inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente
riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la
sentenza impugnata e – decidendo nel merito- rigetta la domanda.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.9.2013

stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. 202 e numerose altre conformi). Tale
orientamento è stato confermato dal legislatore che con il d.l. 6.07.11 n. 98, conv. dalla
1. 15.07.11 n. 111, all’art. 18 ha previsto che “l’articolo 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n.
146, e l’articolo 1, comma 5, del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva (c. 18). ( cfr cass. n.
23017/2013)
Pertanto deve cassarsi la sentenza impugnata in accoglimento del secondo e terzo
motivo e la controversia può essere decisa nel merito non necessitando di indagini
istruttorie o valutazioni di merito ( cfr. cass. n. 15375/2013) con il rigetto della
domanda.
Stante l’incertezza giurisprudenziale che ha condotto anche ad una norma di
interpretazione autentica sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
dell’intero processo.

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