Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27438 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11431/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMINTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

ROMA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5902/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 30/09/2015 e depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma respinse il ricorso del sig. S.M., cittadino senegalese, avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale deliberato dalla competente Commissione territoriale.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale sul rilievo della genericità e non credibilità del racconto del richiedente asilo.

Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha presentato “atto di costituzione” nell’interesse dell’amministrazione intimata.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e mera apparenza della motivazione, si lamenta che la Corte d’appello si sia limitata ad affermare apoditticamente la non credibilità e contraddittorietà del racconto del ricorrente e sia venuta meno all’obbligo di accertare comunque la situazione del paese di provenienza del richiedente asilo.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato in maniera non apparente la valutazione di genericità, non credibilità e contraddittorietà del racconto del ricorrente – che si riduce, secondo quanto risulta dal ricorso, all’attacco portato da ribelli di un’etnia rivale, nel 2002, al negozio di suo padre, rimasto ucciso – nonchè l’irrilevanza della situazione Oggettiva del suo paese di origine. Ha infatti osservato, tra l’altro: che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di essere giunto in Italia già una prima volta nel 2003, rimanendovi in condizione di clandestinità sino al 2011, allorchè era rientrato in Senegal in cerca dei propri familiari, tra cui un figlio piccolo, e degli amici, ed era poi ritornato in Italia avendo trovato nel suo paese una situazione peggiore di quella esistente quando lo aveva lasciato; che il ricorrente non aveva fornito alcun riscontro della sua narrazione; che davanti alla Commissione aveva dichiarato e ribadito che l’unico motivo per cui aveva deciso di lasciare il Senegal era la ricerca di migliori condizioni di vita; che le condizioni generali del Senegal, ancorchè caratterizzate da conflitti tra varie etnie, non sono di per sè sufficienti ad integrare una condizione di persecuzione personale nei confronti del ricorrente, proveniente tra l’altro dalla parte settentrionale del paese, del tutto estranea agli episodi di guerriglia che caratterizzano una piccola parte della regione meridionale del Casamance, distante centinaia di chilometri.

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e “motivazione apparente, illogica e contraddittoria”, si censura specificamente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5.

3.1. – Il motivo è infondato.

La non credibilità e genericità del racconto del ricorrente, affermate dai giudici di merito, costituiscono, infatti, motivi sufficienti anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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