Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27438 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7505-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO BERTOLI;

– ricorrente –

contro

BETON VENETA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato SANDRO TERRESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1839/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, P.L. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, in data 4 settembre 2017, che ne rigettava l’appello avverso la decisione del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Beton Veneta s.r.l. per il pagamento di Euro 92.970,49 a carico della P. Costruzioni s.r.l. e, in via solidale, fino all’importo di Euro 50.000,00, a carico di esso P. in qualità di garante della fornitura di calcestruzzo n. 20191/2011;

che la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che il contratto di fideiussione stipulato dal P. era da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia (impegnandosi il garante al “relativo pagamento qualora, per qualsivoglia motivo, ragione o contestazione il cliente non adempia alla scadenza nei termini di pagamento stabiliti in fattura” e dovendo il pagamento avvenire “a prima e semplice richiesta di Beton”), così da non poter trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 1957 c.c., “attesa la mancanza di nesso di pregiudizialità tra i due negozi”;

che resiste con controricorso Beton Veneta s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale ha depositato memoria la società controricorrente;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1945 e 1957 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato il contratto di fideiussione inter partes come contratto autonomo di garanzia, non essendo a ciò sufficiente la clausola del pagamento “a prima e semplice richiesta” e non deponendo per l’esclusione esplicita delle eccezioni sollevabili dal fideiussore l’espressione che richiedeva il pagamento ove non avesse provveduto il debitore principale “per qualsivoglia motivo, ragione o contestazione”, là dove, in ogni caso, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1957 c.c., in quanto non incompatibile con la clausola di pagamento “a prima richiesta”.

Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Lo è, anzitutto, quanto al profilo con cui si censura la qualificazione del contratto come negozio autonomo di garanzia, giacchè il ricorrente, lungi dal dedurre una violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, si limita a criticare la qualificazione del vincolo inter partes assunta dal giudice del merito e a proporre, così, una propria e diversa interpretazione. Ciò in contrasto con il principio, consolidato, per cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le molte, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016).

Lo è, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in riferimento pure alla dedotta violazione dell’art. 1957 c.c., avendo la Corte territoriale deciso in conformità al principio, anch’esso consolidato, secondo cui il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purchè compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass., S.U., n. 3947/2010, Cass. n. 7883/2017).

Nella specie, il giudice di appello ha ribadito l’assenza del vincolo di accessorietà tra le due obbligazioni, in assenza, peraltro, di pattuizioni specifiche sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c., che neppure il ricorrente deduce esistenti, là dove, quest’ultimo, richiama decisioni (Cass. n. 84/2010 e Cass. n. 10574/2003) che non soltanto sono precedenti alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, ma che, segnatamente, muovono dalla persistente qualificazione del contratto come di fideiussione nonostante la presenza di clausola di pagamento “a prima richiesta”, ossia di qualificazione negoziale che la Corte territoriale, nella specie, ha escluso, affermando l’esistenza di un contratto autonomo di garanzia.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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