Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27438 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19190-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avv. RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem per atto notaio Romana

Capaldo di Avellino, in data 4.8.2010, n. rep. 16574, che viene

allegata agli atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 6176/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.9.08, depositata 1’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6176/08 in data 17.9.2008/8.7.2009, accoglieva l’appello proposto da Z.E. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 22.1.2000.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata, la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, lamentando sotto altri profili l’erroneità dell’impugnata sentenza.

La stessa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.1.2011 concernente la presente controversia (v., tra l’altro, riferimento alla sentenza n. 6176/08 del 17.9.2008 della Corte d’appello di Roma), debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278); e consegue altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice.

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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