Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27438 del 01/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4358-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO
PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA MASSERELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2925/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di R.D. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2008.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L. n. 4 del 1929, art. 24, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale anche per i tributi non armonizzati;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, giacchè un contraddittorio vi sarebbe in realtà stato – in quanto l’emissione dell’avviso sarebbe stata preceduta dall’analisi della documentazione contabile e bancaria prodotta dal contribuente – ed, in ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe omesso di accertare, anche ai fini IVA, l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo;
che, mediante l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 350 del 2001, art. 14, e del D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis: i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto che l’accertamento sarebbe stato precluso dall’adesione del contribuente al c.d. scudo fiscale, laddove invece tale effetto avrebbe dovuto essere limitato alle somme detenute all’estero e rimpatriate;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che, in data 27 maggio 2020, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che, con nota in pari data, la direzione provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018, provvedendo altresì ad effettuare il relativo versamento nei termini prescritti dal citato art. 6;
che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13, (Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020