Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27436 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5192-2018 proposto da:

S.R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3078/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Udito l’Avvocato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 1082/16, sez. 43, rigettava il ricorso proposto da S.R.V. avverso le cartelle di pagamento (OMISSIS) per Irpef ed Iva 2004 e (OMISSIS) per Irpef ed Iva 2006 e 2007.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3078/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la sentenza impugnata laddove ha escluso la nullità della notifica della cartella di pagamento nonostante fosse stata disconosciuta la relata di notifica e nonostante fosse stata dedotto il mancato deposito delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo deduce la mancata valutazione da parte della sentenza impugnata del mancato invio della raccomandata informativa della avvenuta notificazione.

Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione.

Il primo motivo è manifestamente infondato e per certi versi inammissibile.

Per quanto concerne la mancata produzione in originale delle notifiche delle cartelle, il motivo non censura la ratio decidendi della sentenza che ha rigettato la censura rilevando che “non è stata tempestivamente eccepita la difformità delle copie rispetto all’originale.”

Si osserva in via preliminare che tale motivazione risulta del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte secondo cui l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.(Cass. 3540/19 – Cass. 18074/19).

La mancata specifica impugnazione della predetta ratio decidendi rende la censura inammissibile.

Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa alla mancata produzione delle cartelle di pagamento.

Questa Corte ha infatti già chiarito in proposito che, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 9246/15; Cass. 30787/19).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708; Cass. 6395/14; Cass. 28872/18; Cass. 946/20).

Alla luce della predetta giurisprudenza è di tutta evidenza che nessuna comunicazione di avvenuta notifica doveva essere inviata al contribuente essendosi la notifica già perfezionata.

Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16; Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di specie si controverte in tema di tributi erariali relativi ad Irpef ed Iva.

In ordine a siffatti tributi questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007), (Cass. 24322/14).

Il ricorso va dunque respinto.

Non essendosi l’Amministrazione costituita in giudizio non si procede a liquidazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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