Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27435 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7418/2016 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRELLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati PAOLO GHIARA e MASSIMO AUDITORE, giusto

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 119/15 del GIUDICE DI PACE di IMPERIA,

emesso e depositato il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Imperia ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso presentato dal sig. A.K., cittadino nigeriano, avverso il decreto prefettizio di espulsione notificatogli il 20 gennaio 2015, e ha negato al ricorrente la rimessione in termini.

Il Sig. A. ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’autorità intimata.

2. – Il ricorrente, premesso di aver presentato il ricorso, a mezzo posta, al Giudice di pace il 22 febbraio 2015, sostiene:

a) che esso era tempestivo, in quanto per i soggetti non residenti in Italia il termine per ricorrere è di 60 giorni:

b) che comunque egli aveva diritto di essere rimesso in termini sia perchè (bb), essendo consentito anche il ricorso personale dell’espulso, egli era di fatto impossibilitato a proporlo in quanto, dopo essere stato in un primo tempo condotto per errore al centro di identificazione ed espulsione di (OMISSIS), in esecuzione del decreto di trattenimento coevo all’espulsione, era stato poi ristretto nella casa circondariale di Imperia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per il reato di rapina aggravata in concorso; sia perchè (bbb) soltanto dopo l’immatricolazione in carcere, eseguita il 22 gennaio 2015, aveva potuto incaricare un difensore per presentare il ricorso a ministero del medesimo.

3. – Le tesi sopra esposte sono tutte infondate: quella sub a) perchè il termine di 60 giorni vale per i soggetti che si trovino all’estero, mentre il ricorrente si trovava in Italia allorchè presentò il ricorso al Giudice di pace; quella sub (bb) perchè non è affatto vero che sia consentito il ricorso personale avverso il decreto di espulsione; quella sub (bbb) perchè lo stesso ricorrente ammette che dopo il 22 gennaio egli era in condizioni di incaricare un difensore: dunque avrebbe avuto senz’altro tutto il tempo necessario per farlo, dato che il termine per ricorrere al Giudice di pace sarebbe scaduto soltanto il successivo 19 febbraio”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che l’avvocato del ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria predetta;

che pertanto il ricorso va respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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