Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27435 del 20/11/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 27435 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 20/11/2017

SENTENZA
sul ricorso 6473-2015 proposto da:
GUIDO VINCENZO, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA
COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI DELLA CORTE e
PASQUALE GUADAGNI;

- ricorrente contro
COOPERATIVA LA PRIMAVERA III, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,
VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

– controricorrente avverso la sentenza n. 6568/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 31/10/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’inammissibilità ed in
subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Giovanni Della Corte.
Fatti di causa.
Vincenzo Guido, socio lavoratore della cooperativa La
Primavera III, fu licenziato perché ritenuto ingiustificatamente
assente dal posto di lavoro ed escluso per la medesima ragione dalla
cooperativa.
Egli impugnò con ricorso d’urgenza la deliberazione di
esclusione, ma il giudizio di merito successivamente intrapreso ebbe
ad oggetto esclusivo l’accertamento dell’illegittimità del recesso
datoriale, con ogni conseguenza prevista dall’art. 18 dello statuto dei
lavoratori; sicché, si legge nella sentenza impugnata, circostanza
non contestata fra le parti è che
nessuna-

<<...ad oggi alcuna -recte, domanda giudiziale di annullamento della delibera di esclusione del socio sia mai stata avanzata dal lavoratore interessato». Ric. 2015 n. 06473 sez. SU - ud. 10-10-2017 -2- SCIUBBA, che la rappresenta e difende; La domanda proposta non ebbe successo in primo, né in secondo grado; e ciò in quanto il Tribunale prima, la Corte d'appello dopo, hanno ritenuto che la definitività e la conseguente incontrovertibilità della deliberazione di esclusione abbiano comportato la perdita della qualità di socio ed abbiano altresì precludendo l'esame della relativa vicenda estintiva. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso il lavoratore per ottenerne la cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la cooperativa ha reagito con controricorso, che ha illustrato con memoria. La sezione lavoro di questa Corte, ravvisata la sussistenza di contrasti esistenti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità ed evidenziata l'importanza della questione, che coinvolge la ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto e delle tutele applicabili ai numerosissimi soci-lavoratori di cooperative, ha sottoposto la questione al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione alle sezioni unite. La controversia è stata quindi assegnata a queste sezioni unite. Ragioni della decisione. 1.- Vincenzo Guido, con l'unico motivo del ricorso, deduce l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello. Sostiene che la domanda d'impugnativa della delibera espulsiva del socio lavoratore subordinato sia da ritenere implicitamente contenuta o, comunque, in necessaria connessione con quella d'impugnativa del licenziamento, in considerazione del fine perseguito, consistente nella ricostituzione del vincolo societario e/o lavorativo. Contesta in particolare il passaggio della sentenza impugnata in cui si legge dell'esclusione dei presupposti per l'indagine in ordine alla vicenda lavorativa «posto che non risulta in alcun modo impugnata innanzi all'autorità giudiziaria -per essere rimossa dalla realtà giuridica, con Ric. 2015 n. 06473 sez. SU - ud. 10-10-2017 -3- determinato l'estinzione del connesso rapporto di lavoro, una sentenza costitutiva- la delibera di esclusione del socio della società, contestuale e pregiudiziale al suo licenziamento come lavoratore». E ciò perché sottolinea che antecedentemente alla proposizione del giudizio in questione egli aveva impugnato, nel termine prescritto, con ricorso d'urgenza la delibera di esclusione, la Corte territoriale ha interpretato la domanda giudiziale senza considerare il contenuto delle pretese avanzate. Sono quindi chiaramente esposte le ragioni per le quali la censura è stata formulata, coerenti col tenore della pronunzia caducatoria richiesta, di modo che non emergono dubbi sull'individuazione della volontà dell'impugnante (secondo quanto richiesto da Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931). 1.1.- Obietta la cooperativa che il motivo di ricorso è inammissibile perché carente di adeguata indicazione degli elementi costitutivi della domanda oggetto di omessa pronuncia e del suo fondamento giuridico, nonché comunque inutile, perché si omette di censurare il capo della sentenza col quale la Corte d'appello ha rilevato la mancanza di un atto appropriato volto ad impedire la decadenza dall'impugnativa stabilita dall'art. 2533 c.c. 2.- In tale contesto con l'ordinanza interlocutoria la sezione lavoro di questa Corte chiede di specificare la portata dei poteri officiosi di cui è titolare il giudice nella qualificazione di una domanda d'impugnazione del licenziamento in relazione alla quale si alleghi o non risulti contestato che il socio lavoratore sia stato escluso dalla cooperativa per i medesimi motivi, afferenti al piano del rapporto di lavoro, posti a base del licenziamento impugnato. 2.1.- Il ricorso proposto dal lavoratore è inammissibile; il che determina l'irrilevanza della suddetta questione posta con l'ordinanza interlocutoria, nonché delle altre conseguenti o comunque correlate. Ric. 2015 n. 06473 sez. SU - ud. 10-10-2017 -4- sia pure senza successo anche in sede di reclamo; sicché, conclude, 3.- Va difatti ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205). 3.1.- Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed al 1 5% a titolo di spese forfettarie. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2017. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta

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