Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27435 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23133-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1052/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

17.6.2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Patti, depositato in data 1.10.2002, C.L., premesso di essere titolare di pensione di invalidità in base alla normativa precedente la L. n. 222 del 1984 e di essere in possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia, chiedeva l’accertamento del suo diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 619 in data 18.3.2005, accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 6.7.2010, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Col predetto ricorso l’Istituto ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, commi 6 e 10, nonchè del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, che prevedeva la trasformazione automatica dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, erroneamente la Corte territoriale aveva affermato l’avvenuto mutamento del titolo pensionistico assumendo che i periodi di godimento della pensione di invalidità fossero utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, in ordine alla problematica concernente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, correggendo un precedente diverso orientamento (Cass. sez. lav., 7.2.2008 n. 2875), ha affermato che “la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta interpretazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi, nonchè le differenze esistenti fra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti” (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18580, ribadita da Cass. sez. lav., 6.10.2009 n. 21292; Cass. sez. lav.

5.10.2010 n. 20714 (ord.); Cass. sez. lav., 17.2.2011 n. 3855; più in generale si veda Cass. SS.UU., 19.5.2004 n. 9492, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).

Deve pertanto ritenersi che erroneamente il giudice di merito abbia esteso alla titolare di pensione di invalidità ottenuta nel regime precedente, in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, , il beneficio contributivo previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, per i titolari dell’assegno di invalidità.

Ed invero la Corte di merito ha ritenuto che l’assicurata avesse raggiunto il requisito contributivo (780 contributi settimanali, pari a quindici anni di contribuzione) con l’accredito dei contributi figurativi per il periodo di fruizione della pensione di invalidità, sebbene a siffatta operazione ermeneutica ostassero, per come detto, la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, nonchè il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi.

Si impone pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, con il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese di giudizio, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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