Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27434 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29634/2015 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI DEI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALVISE BRAGADIN, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA SICCHIERO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 8998/14 del TRIBUNALE di VENEZIA, emessa il

04/11/2015 e depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Venezia ha respinto, per difetto di prova, l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in relazione a due crediti non ammessi rispettivamente di Euro 47.147,83, per saldo debitore di un rapporto di conto corrente bancario, e di Euro 272.696,35 per saldo debitore di un conto anticipi su fatture.

Quanto al primo credito, il Tribunale ha negato ingresso alle richieste istruttorie dell’opponente osservando che l’istanza di esibizione del libro giornale della società fallita era irrilevante, non essendo estensibile ai terzi creditori l’efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., mentre le richieste di esibizione della relazione del curatore e dell’inventario redatto dal medesimo avevano carattere puramente esplorativo, attesa la loro genericità. La richiesta di prova testimoniale, poi, non poteva essere accolta non rispettando il disposto dell’art. 244 c.p.c. e, infine, non erano stati prodotti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto, la quale, anzi, non era stata neppure indicata dalla banca.

Quanto al secondo credito, ha escluso l’opponibilità alla massa, per difetto di data certa, dei documenti al riguardo prodotti dall’opponente, osservando che il timbro postale con la data non era stato apposto sui documenti stessi, bensì su fogli bianchi semplicemente spillati ai medesimi.

La banca opponente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui la curatela ha resistito con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie dell’opponente.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè il provvedimento impugnato reca invece tale motivazione, come sopra riferito al p. 1.

3. – Con il secondo motivo, sempre censurandosi la statuizione di difetto di prova dei crediti, si denuncia violazione dell’art. 2704 c.c. e L. Fall., art. 93, nonchè “insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.

3.1. – La censura riguardante la motivazione è inammissibile perchè non è adeguata al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis, che limita il vizio di motivazione all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Inammissibile è anche la censura di violazione di norme di diritto, in realtà non puntualmente articolata se non sotto il profilo della violazione dell’art. 2704 c.c., per avere il Tribunale disatteso gli estratti conto, in quanto privi di data certa, nonostante l’apposizione del timbro postale. L’inammissibilità deriva dalla considerazione che non viene censurata l’essenziale statuizione in fatto dei giudici di merito, secondo cui i timbri postali risultavano apposti su fogli separati e non facevano corpo unico con il documento.

4. – Quest’ultima ragione di inammissibilità vale anche per il quarto motivo di ricorso, con il quale viene riproposta la questione del timbro postale omettendo, ancora una volta, di darsi carico della effettiva motivazione esibita in proposito dal decreto impugnato.

5. – Il terzo motivo, con cui si denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile per quanto già osservato sopra al p. 3.1″;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria predetta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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