Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27434 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14352-2018 proposto da:

S.C., S.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEL CASALE GIULIANI 46, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE CALIO’, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DOMENICO CALIO’;

– ricorrenti –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2057/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

– intimata –

avverso la sentenza n. 6848/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

RICCHI.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da S.C. ed a. la sentenza n. 2057/2017 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata, che – fra l’altro – ha eccepito l’inammissibilità del proposto gravame.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’impugnazione innanzi ad essa interposta dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 2499/2014 del Tribunale di Catanzaro.

Quest’ultima, accogliendo in parte la domanda dell’odierno controricorrente A.A., dichiarava che il confine fra i limitrofi fondi di proprietà delle parti in causa era quello accertato dal CTU, con condanna della S. ed a. al rilascio del tratto di fondo in atti indicato (veniva, quanto al resto, non accolta la domanda attorea relativa al rispristino di un canale di scolo).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., e del diritto di difesa…degli artt. 102,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

1.1.- Parti ricorrenti ripropongono col motivo qui in esame doglianza già svolta, nonchè correttamente esaminata e respinta, dalla Corte territoriale.

Viene, in sostanza, lamentata l’errata valutazione della disciplina applicabile nella fattispecie stante la nota modifica apportata, a far data dal 4 luglio 2009, ex L. 18 giugno 2009, n. 69, del novellato art. 195 c.p.c., in tema di consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo nega la realtà ovvero che la Corte territoriale ha ben tenuto presente il regima applicabile alla causa (sorta con citazione notificata il 19 aprile 2008).

L’impugnata sentenza, infatti, ha rilevato che, nella concreta fattispecie in esame, la svolta CTU era stata modulata “secondo la scansione temporale e procedurale del novellato art. 195 c.p.c., sebbene al giudizio si applicasse la precedente normativa”.

La stessa decisione ha, poi, ritenuto che ogni eventuale nullità (relativa) della CTU era sanata dalla (effettiva) inesistenza di apposita formale eccezione ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

Pertanto la stessa Corte ha deciso conformemente ai e secondo i principi di diritto applicabili (Cass. Nn. 1317/2004 e 635/2015), nè parti ricorrenti adducono specifiche argomentazioni atte a dimostrare che le affermazioni della sentenza impugnata siano “in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione dalle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità”.

Peraltro parti ricorrenti non possono razionalmente addurre alcuna lesione del loro diritto di difesa (circostanza questa pure rilevante al fine dello stesso interesse all’impugnazione) giacchè risulta che la relazione di CTU deposita il 3 luglio 2010 ben poteva essere esaminata sia antecedentemente alla prima, successiva (di tre mesi) udienza del 2 ottobre 2010, in cui – per inciso – veniva solo richiesto rinvio, senza formulazione di eccezione alcuna, ovvero ancora e di seguito alla udienza del 9 gennaio 2014 (nella quale veniva solo reiterata istanza di riesame per esame e controdeduzioni).

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Col secondo motivo del ricorso si censura testualmente (così come da rubrica) il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., inammissibilità dell’azione ex art. 950 c.c., per mancanza dei presupposti giuridici di legge in relazione all’art. 360, n. 4”.

2.1.- Il motivo non può essere accolto.

Innanzitutto parti ricorrenti errano, rispetto al tipo di vizio prospettato, il parametro processuale di riferimento utilizzato (art. 360 c.p.c., n. 4), rispetto a quello (art. 360 c.p.c., n. 3), che -viceversa – andava correttamente utilizzato nell’ipotesi di effettiva ricorrenza del vizio allegato.

In ogni caso la pretesa mancata incertezza dei confini, che – secondo le parti ricorrenti- avrebbe reso inammissibile la domanda di accertamento giudiziale dei confini evita assolutamente di confrontarsi con la ratio della gravata decisione.

Quest’ultima ha condiviso, conformemente alla prima sentenza (v. pp. 10 ss.), le conclusioni dell’ausiliario tecnico, che aveva “confermato l’esistenza di una incertezza soggettiva del confine e (ha) accertato la discrasia fra la situazione di fatto e la situazione di diritto relativa ai luoghi di causa”.

Per il resto il motivo, attraverso la strumentale deduzione (per di più e come innanzi affermato) errata, di un vizio di diritto si atteggia come una inammissibile istanza di riesame nel merito e di revisione, in fatto, del ragionamento decisorio (effettivamente e congruamente svolto) dei Giudici del merito (Cass. S.U. n. 24148/2013 e Cass. 25608/2013). Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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