Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27434 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27434 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 29007-2007 proposto da:
COMUNE di BRACCIANO in persona del Commissario
Straordinario e rappresentante legale pro tempore
dott. Raffaele Bonanno, all’uopo autorizzato a
proporre ricorso in cassazione con delibera della
Giunta Comunale in data 24 maggio 2007 n. 145,
2013
21/34

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato VOTANO
STEFANIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

zffil/ 3

Data pubblicazione: 09/12/2013

gIN( 4Yr4CH- o -t (S- 2-T
RIPANTI GIUSEPPE,Nan proprio e quale erede di RIPANTI
FRANCESCO

deceduto

nelle

more

del

processo,

elettivamente domiciliatb in ROMA, VIA DEI GRACCHI 84,
presso lo studio dell’avvocato RUFINI ANGELO, che 19
rappresenta e difende;

avverso la sentenza n. 278/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrenti

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.9.1992 Giuseppe
Ripanti ed il padre Francesco Ripanti, poi deceduto,

Comune di Bracciano esponendo che, con atto del 1961
avevano acquistato la proprietà di un immobile sito in
Castel Giuliano di Bracciano, loc. Ospedalaccio,e che da
quella data avevano posseduto ininterrottamente, una
parte di terreno, utilizzato a frutteto, orto e rimessa attrezzi, facente parte del bene acquistato o, comunque, divenuto di loro proprietà per intervenuta usucapione;
chiedevano, quindi, che fosse accertato tale loro diritto
di proprietà.
Si costituiva l’amministrazione convenuta chiedendo il
rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni per
l’illegittima occupazione dell’area in questione.
Espletata C.T.U. e prova testimoniale, con sentenza
3.3.2003 il Tribunale( in persona del GOA) dichiarava
che gli attori avevano acquistato per usucapione ventennale il piccolo appezzamento di terreno oggetto di causa,non facente parte dell’atto di compravendita del 1961;
condannava il Comune di Bracciano alla rifusione delle
spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’ente comunale

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convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il

censurando, in particolare, la pronuncia di primo grado
in relazione alla carenza di prove sulla natura del bene
ed alla sua usucapibilità nonché in relazione alla valuta-

Resistevano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza depositata il 22.1.2007 la Corte
d’Appello di Roma rigettava l’appello condannando il
Comune appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che l’area rivendicata dagli
attori presentava caratteristiche ( presenza di vegetazione e di numerosi alberi, forte pendenza ecc.) “incompatibili con l’uso pubblico del terreno e con una sua qualificazione come mera pertinenza delle strade adiacenti” essendo le stesse precisamente delimitate e, conseguentemente, rigettava le doglianze di parte appellante
sull’asserita inapplicabilità dell’istituto dell’usucapione j

alle prove testimoniale non emergeva, peraltro, la sus-

sistenza di atti aventi efficacia interruttiva del possesso
nei confronti del possessore usucapiente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di Bracciano formulando due motivi con i relativi
quesiti. Resiste con controricorso e successiva memoria
Ripanti Giuseppe, in proprio e quale erede del defunto
Ripanti Francesco, eccependo, preliminarmente,
l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso dal

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zione delle prove.

Commissario Straordinario del Comune di Bracciano, decaduto dalla sua carica al momento della notifica( il
9.11.2007) del ricorso per cassazione, stante la nomina,

liano.
Motivi della decisione
L’amministrazione ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione della L. 20.3.1865 n.
2248 all. F) e conseguente inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della domanda attrice;
gli attori non avevano alcun titolo originario sul terreno
per cui è causa, avendo il C.T.U. accertato, come pure
documentalmente provato, che l’atto di compravendita
3.6.1961, richiamato da controparte, non comprendeva
l’immobile oggetto di causa che costituiva da sempre “area pubblica”; peraltro difettava la prova contraria alla
presunzione” iuris tantum Y) della demanialità del bene in
questione in quanto la presenza su di esso di vegetazione
ed alberi non costituivano elementi idonei per escludere
che detto terreno costituisse un’area comunicante con
una strada pubblica e la prova contraria, ex art. 22 co. 3
della L. 2248/1865, all. F), sarebbe, peraltro, circoscritta all’esistenza di consuetudini o convenzioni escludenti
la natura demaniale del bene ovvero alla natura privata
del bene stesso;

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il 28.5.2007, del nuovo sindaco di Bracciano, Sala Giu-

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo della controversia
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e

prove testimoniali risultava l’esercizio, da parte degli
attori, del possesso sull’area sin dal 1961, mentre era
stato provato che gli attori si erano impossessati del
terreno solo nel 1989, mediante la costruzione di una
tettoia.
L’accoglimento di dette censure comportava la fondatezza della domanda riconvenzionale con condanna degli attori al pagamento dell’indennità di occupazione.
Va preliminarmente rilevata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato dopo la cessazione dalla carica del commissario
straordinario che aveva rilasciato la procura.
Secondo il principio affermato da questa Corte,infatti, ai
fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un Comune, sotto il profilo della sussistenza
della procura speciale in capo al difensore iscritto
nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia stata
rilasciata dal soggetto munito dei poteri di conferire
mandato in epoca successiva alla sentenza oggetto
dell’impugnazione ed anteriormente alla notificazione
del ricorso, mentre è irrilevante che, al momento della

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116 c.p.c, laddove si affermava in sentenza che dalle

proposizione del ricorso, il Sindaco sia persona fisica
diversa da quella che ha rilasciato la procura, dovendo
ritenersi che il potere conferito nell’interesse del Co-

sona in carica( V. S.U. n. 11531/2009).
Passando all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che
la prima censura è priva di fondamento; la sentenza impugnata ha escluso la demanialità dell’area rivendicata
affermando che dagli elementi acquisiti non risultava che
la stessa fosse oggetto di pubblico transito o parte integrante della sede stradale, in quanto le fotografie evidenziavano la presenza di vegetazione varia, di numerosi
alberi, do forte pendenza, ecc., e costituisce costante affermazione giurisprudenziale che, a norma degli artt.
822, 2° co. e 824 c.c., fanno parte del c.d. demanio accidentale quei beni che, oltre ad appartenere allo Stato
o alle Province e ai Comuni, presentino caratteristiche
rispondenti a quelli indicate nel citato art. 822,2° co.
c.c. Consegue che, in riferimento alle strade comunali,
la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 L. n.
2248/1865, all. F), non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a
quelle aree che, per l’immediata accessibilità, appaiono
integranti della funzione viaria della rete stradale, così
da costituirne una pertinenza(Cass. n. 8876/2011;

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mune permanga, a prescindere dal mutamento della per-

n.5626/2006).
La seconda doglianza è inammissibile, risultando dalla
sentenza che, con l’appello, il Comune aveva lamentato

sti in ordine all’adozione, da parte dell’ente, di atti e
comportamenti diretti a contestare l’occupazione; non
risulta, invece, che sia stato censurata la valutazione delle deposizioni dei testi degli attori in ordine al possesso
da questi ultimi esercitato sin dal 1961.
In ogni caso il motivo è infondato avendo il giudice di
appello adeguatamente motivato il proprio apprezzamento sull’impossessamento e sull’epoca di esso con il rilievo che l’occupazione dell’area rivendicata
,contestualmente alla presa di possesso del fondo acquistato nel 1961, aveva trovato specifici ed oggettivi riscontri, in particolare, nelle deposizioni dei testi Canterini e Cutini.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
E 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.

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solo l’omessa valutazione delle deposizioni dei suoi te-

Così deciso in Roma il 29.10.2013

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