Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27433 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9390/2015 proposto da:

B.R.J.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BLASI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2564/12 della CIRTE D’APPELLO di TORINO, emesso

il 10/12/2014 e depositato il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto dal sig. B.R.J.Y., cittadino dominicano coniugato con cittadina italiana, avverso la sentenza con cui il ‘Tribunale di Novara aveva confermato la legittimità del provvedimento di revoca della sua carta soggiorno e di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dalla Questura.

La Corte ha ritenuto che il reclamante, limitatosi ad insistere per l’accertamento della convivenza con sua moglie, non avesse censurato la effettiva ratio del provvedimento del Questore confermato dal Tribunale, consistente nel carattere fittizio del matrimonio, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1 bis, accertato in base alle dichiarazioni rese alla polizia dalla moglie del reclamante – inattendibilmente ritrattate poi in giudizio – e all’esito di verifiche in loco dell’assenza del reclamante stesso dal domicilio coniugale, eseguite da personale di polizia.

2. – Il sig. B.R. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

3. – Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte abbia erroneamente sussunto la fattispecie nella previsione di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 11, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30.

3.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello richiama il cit. D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 11, in un passaggio privo di decisività e non sussume certo la fattispecie sotto tale previsione normativa.

4. – Con il secondo motivo si contesta l’affermazione del giudice del gravame secondo cui con il quest’ultimo non era stato censurato l’accertamento del carattere fittizio del matrimonio. Secondo il ricorrente, invece, tale censura doveva ritenersi inclusa nella richiesta di totale riforma del provvedimento del Tribunale ed era stata formulata anche con la comparsa conclusionale depositata davanti alla Corte d’appello, in cui si era espressamente affermato che le assenze del reclamante dal domicilio coniugale non comportavano di per sè il carattere fittizio del matrimonio.

4.1 – Il motivo è infondato. La richiesta di totale riforma del provvedimento, infatti, non è sufficiente ad integrare il requisito di specificità dell’impugnazione; inoltre i motivi di censura devono essere tempestivamente dedotti con l’atto d’impugnazione e non possono esser inseriti soltanto nella comparsa conclusionale.

5. – Con il terzo motivo di ricorso, denunciando omesso esame di fatto decisivo, si lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione le dichiarazioni rese in giudizio dalla moglie del reclamante sotto giuramento e dunque attendibili.

5.1 – Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha infatti preso in considerazione le dichiarazioni rese in giudizio dalla moglie del ricorrente e le ha espressamente disattese, giudicandole inattendibili. La censura del ricorrente si risolve quindi in una pura e semplice critica di merito.

6. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 5,1. 7 agosto 1990, n. 241, si deduce la nullità del provvedimento del Questore per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

6.1 – Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto il provvedimento amministrativo del Questore e non la decisione del giudice a quo”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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