Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27433 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9620-2018 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO N. 34, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO DI FOGGIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati PASQUALE PARISI, FRANCESCO PAOLO PIANESE;

– ricorrente –

contro

ALBACORA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA FRANZESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3883/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dal (OMISSIS) la sentenza n. 3883/2017 resa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito dalla parte intimata.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisone della Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione innanzi ad essa interposta dalla odierna controricorrente Albacora S.r.l. condannava il Condominio odierno ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, oltre quelle del giudizio di appello, il tutto disattesa l’eccezione del Condominio di improcedibilità dell’appello.

Tanto in riforma della prima gravata decisione data dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 4359/2016.

Quest’ultima, accogliendo -per difetto di competenza-l’opposizione a D.I. dell’odierna società controricorrente compensava le spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si deduce – testualmente- il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

1.1- L’impugnata sentenza, come detto innanzi, disattendeva l’eccezione di improcedibilità dell’appello.

Il motivo qui in esame tenta di contestare tale aspetto della gravata sentenza, ma il ricorso alla norma in epigrafe indicata è del tutto inammissibile, stante l’applicabile nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (per di più neppure citatto dalla parte ricorrente).

Infatti è, in definitiva “denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.C.”.

Il motivo è prospettato in modo del tutto ipotetico in quanto fondato su ragionamento sul presupposto che il Giudice di II grado non avrebbe potuto disattendere la compensazione delle spese di primo grado in virtù della – di poi non accolta-eccezione di improcedibilità dell’avverso appello.

Il Giudice di appello ha, viceversa, deciso in conformità alle norme regolatrici della fattispecie ed all’interpretazione delle stesse e nulla viene decisivamente addotto dalla parte ricorrente al fine di confutare, in punto di diritto, esattezza della decisione gravata (Cass. n. ri 1317/2004 e 63572015). Il motivo è, quindi, non ammissibile.

3.- Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

4.-Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di quella controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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