Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27433 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22479-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PIRANI

GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PARASCANDOLO SILVIA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1191/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24.11.09, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulii che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Parma, regolarmente notificato, S.M. chiedeva il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità e la condanna dell’Inps alla relativa erogazione.

Con sentenza in data 27.4.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’interessata lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 24.11.2009/5.7.2010, condannava l’Inps ad erogare alla S. la prestazione richiesta con decorrenza dal 1 gennaio 2007, oltre accessori di legge, ed a rimborsare alla stessa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Col predetto ricorso l’Istituto ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c. e dell’art 149 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva l’Istituto ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva posto a carico dello stesso le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, sebbene il diritto all’assegno di invalidità, in considerazione dell’aggravamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. delle patologie denunciate intervenuto nel corso del giudizio, fosse stato riconosciuto solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, e cioè da data successiva sia a quella (28.4.2003) di presentazione della domanda amministrativa, sia a quella (7.10.2004) di deposito del ricorso al Tribunale, sia a quella (24.11.2005) di deposito del ricorso in appello. E pertanto la domanda giudiziale dell’interessata aveva trovato solo parziale accoglimento, ed il provvedimento amministrativo di diniego della prestazione era risultato del tutto legittimo. Di conseguenza la Corte d’appello, condannando l’Inps al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, aveva violato gli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

In tema di regolamento delle spese processuali trova applicazione il principio della soccombenza, siccome statuito dall’art. 91 c.p.c., comma 1; e pertanto il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Al riguardo è pacifico, da un lato, che il criterio della soccombenza, ai fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole; dall’altro, che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (in tal senso, Cass. sez. 3, 12.12.2008 n. 29211; Cass. sez. 3, 11.1.2008 n. 406; Cass. sez. 3, 25.3.2002 n. 4201).

Pertanto esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, o di porle totalmente a carico di una delle parti in causa.

Orbene, a tali principi si è attenuta nel caso di specie la Corte territoriale che, in presenza di un accoglimento sia pur parziale della domanda proposta dalla ricorrente, ha ritenuto che la soccombenza dell’Istituto previdenziale giustificasse la condanna dello stesso al pagamento per intero delle spese di giudizio.

Per come detto l’indicazione della parte soccombente costituisce una questione di fatto ed è rimessa al potere del giudice di merito il quale nella fattispecie in esame, in cui nessuna parte è totalmente vittoriosa, ha operato, alla stregua dei poteri attribuitigli dalla legge (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis), una valutazione della soccombenza, ritenendo in esito a tale valutazione di dover porre le spese di giudizio per intero a carico dell’Inps.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti della S., delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione va adottata, in tema di spese, nei confronti del Ministero, non avendo lo stesso svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della S., delle spese dei presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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