Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27433 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27433 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 28981-2007 proposto da:
o tio -555-0 (3 1-124
C.E.I.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
AMERICA 11, presso lo studio dell’avvocato LILLI
FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SPATARO GIOVANNI;
– ricorrente –

2013

contro

2121

CONDOMINIO EDILIZIO I PALAZZINA CEIA, in persona
dell’Amministratore,;
– intimato 4

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 374/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 27/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

4
🙁

4

Svolgimento del processo

..

Il condominio della palazzina Ceia con atto di citazione del 21 aprile 1990
conveniva in giudizio, davanti ala Tribunale di Cosenza, la società C.E.I.A.
per sentirla condannare al rifacimento dell’intonaco delle pareti esterne del
fabbricato condominiale ed al risarcimento dei danni assumendo che detti
la

lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte, rivendicando altresì

_

riconsegna della corte condominiale.
Si costituiva la società convenuta ed eccepiva l’inammissibilità e
l’improponibilità della domanda invocando la prescrizione dell’azione perché
non erano stati mai denunziati i gravi difetti che presenterebbe l’immobile
costruito nel 1987.
..
Esperita CTU ed esaurita la fase istruttoria, il Tribunale di Cosenza con
sentenza del 2004, accoglieva la domanda attrice e per l’effetto condannava la
società CEIA al pagamento di E. 25.000,00 oltre gli interessi legali dalla data
della sentenza fino al soddisfo e al pagamento delle spese legali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società CEIA,

denunciando il

vizio di estrapetizione dato che il condominio attore aveva chiesto
l’esecuzione in forma specifica
.

dell’obbligazione e non quella per

equivalente, l’errata applicazione della normativa di cui all’art. 1669 cc.

in

luogo di quella di cui all’art. 1667 cc., chiedeva, pertanto l’integrale riforma
/

della sentenza.
Resisteva il condominio Edilizia I Palazzina CEIA chiedendo il rigetto del
gravame
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 374 del 2007, rigettava
l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte catanzarese

1

.

nel caso in esame era stato rispettato il doppio termine annuale della denuncia
dei vizi e della proposizione della domanda. La natura dei vizi comportava
l’assimilazione del caso in esame all’ipotesi di cui all’art.1669 cc..
Insussistente era il denunciato vizio dell’extrapetizione atteso che, come è
orientamento della Corte di Cassazione “L’attribuzione al danneggiato del

risarcimento per equivalente non viola il principio della corrispondenza tra il

_

chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il
giudice di merito può disporre anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere
discrezionale, costituisce un “minus” rispetto alla reintegrazione in forma
specifica, sicchè la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di
reintegrazione.
N.
._

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società CEIA per due
motivi. Il Condominio Edilizia I Palazzina CEIA, regolarmente intimato in
questa sede non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo la società CEIA lamenta la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1669 e 1667 cc., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc,
nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

controverso o decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.
Secondo la ricorrente la Corte di merito nell’applicare la normativa di cui
all’art. 1669 cc. e, dunque, nell’identificare gravi difetti dell’opera di cui si
dice, si sarebbe limitata ad affermare che l’inadeguatezza dell’intonaco
incideva sull’utilizzabilità dell’edificio in relazione all’isolamento termico e
alla impermeabilizzazione senza tener conto che il distacco riguardava una
.’
superficie di limitata estensione e che l’incidenza dell’intonaco esterno sulla
2

A

f

.,
..

resistenza termica complessiva era minima dato che una parete perimetrale è
composta da intonaco interno, laterizio interno , strato isolante e laterizio
esterno e intonaco esterno.
Pertanto, la ricorrente ha concluso formulando il seguente quesito di diritto: se
il distacco dell’intonaco esterno della parte di un fabbricato può rientrare nella

nozione di “grave difetto” costruttivo di cui alla norma dell’art. 1669 cc., con

.

conseguente applicabilità della relativa garanzia del venditore-appaltatore alla
luce del consolidato principio giurisprudenziale, per cui allorché i difetti
interessino un

elemento accessorio e secondario dell’edificio (qual è

l’intonaco esterno) essi devono esser tali da incidere negativamente
pregiudicandoli, in modo considerevole nel tempo sulla funzionalità e sul
%.
godimento dell’immobile. Se, inoltre, incorre in vizio di motivazione per
,

omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo della controversia, la
sentenza che ritiene che il distacco dell’intonaco esterno di un edificio
pregiudichi la funzionalità e il godimento dell’immobile, in relazione
all’impermeabilizzazione e all’isolamento termico del medesimo, senza
prendere in considerazione e senza valutare l’estensione della superficie
interessata dal fenomeno e senza valutare l’incidenza concreta sull’isolamento

termico del solo intonaco esterno rispetto allo spessore complessivo della
parete del fabbricato
1.1.= La doglianza della ricorrente non merita accoglimento poiché si
sostanzia nella richiesta di una lettura delle risultanze probatorie diversa da
k
quella data dal giudice del gravame e in un sostanziale riesame di merito del
..
,

materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte di merito ha avuto modo di chiarire che l’inadeguatezza strutturale
3

e
.

dell’intonaco, come risultava dai documenti fotografici, era tale da incidere
sull’utilizzabilità dell’intonaco con riferimento all’impermeabilizzazione ed
all’isolamento termico. E di più, come ha specificato la stessa sentenza, il
giudizio appena indicato, non risultava vulnerato dalle censure tecniche

dell’intonaco era dovuto alla qualità dei materiali ma non anche alle
deficienze strutturali osservate dal consulente tecnico d’ufficio, perché la
degenerazione dell’intonaco nel tempo, non poteva essere evitata dalla qualità
dei materiali né ovviabile mediante rifacimenti parziali, costituendo,l’intonaco
stesso, strumento di protezione uniforme ed a struttura unica. Come emerge
dalla sentenza impugnata, dunque, la Corte di merito ha accertato che i difetti
i

di cui si dice —come osservava il consulente tecnico d’ufficio, non
interessavano un elemento accessorio e secondario dell’edificio ed, ad un
tempo, che, di fatto, i difetti dell’intonaco —come risultava dai documenti
fotografici,- incideva sull’impermeabilizzazione e sull’isolamento termico
dell’edificio.

Pertanto,

le

ragioni

secondo

cui

l’intonaco

risultava

strutturalmente inadeguato sono già state indicate dalla Corte di merito, anche
sulla base delle risultanze peritali e dei documenti fotografici,
.

con un

ragionamento che non presenta vizi logici o contraddizioni.
1.1.a).= Per altro, posto che i gravi difetti dell’opera, oggetto della garanzia di
cui all’art. 1669 c.c, ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da
influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione,
conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non
riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione,
limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante
4

mosse dalla società CEIA volte ad evidenziare che l’inadeguatezza

,.
..

il valore, nella categoria di questi difetti, va sicuramente compreso quello in
esame ove si consideri che il distacco dell’intonaco esterno oggetto della
controversia, ha riguardato una parte della superficie esterna dell’edificio che
comprometteva l’intero intonaco dello stesso edificio, dato che —come ha
chiarito la Corte di merito- era uno strumento di protezione uniforme ed a

struttura unica.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1669 cc., primo comma, ultima parte in relazione all’art.
360 n. 3 cpc. nonché l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso o decisivo della controversia, in relazione all’art.
360 n. 5 cpc. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe applicato il
o

principio giurisprudenziale che fa coincidere la scoperta del difetto con la data
di redazione della relazione tecnica senza aver valutato le specifiche e
concrete circostanze del caso concreto. Piuttosto, ritiene ancora la ricorrente,
per stessa ammissione dal Condominio questo ha avuto piena contezza del
difetto (distacco dell’intonaco esterno) nella primavera- estate del 1989

e

stante la natura del vizio e la sua evidenza non era neanche necessaria cercare
le cause attraverso una mirata indagine tecnica.
.

Ciò posto la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: qualora, come
nel caso di specie, il grave difetto costruttivo, lamentato dal committente,
consiste nel distacco dell’intonaco esterno della parte del fabbricato, il termine
di un anno dalla scoperta del grave difetto, stabilito dall’art. 1669 cc., a pena
di decadenza dell’azione di garanzia, può farsi decorrere, come ritenuto dalla
/V
sentenza impugnata, dalla consulenza tecnica di parte, oppure deve ritenersi
.’
che, essendo il tipo di vizio dedotto di immediata e agevole percezione, sia nel
,
5

t
.,

suo manifestarsi che nella sua eziologia, e non abbisognano di indagine
tecniche complesse, il termine può farsi decorrere da una data anteriore. Se,
nell’ipotesi di cui sopra, incorre in vizio di omessa o insufficiente
motivazione il giudice di appello che ritiene il termine di decadenza di cui al
citato art. 1669 cc., decorrente dalla data della consulenza tecnica di parte,

senza tener conto della presenza in atti della dichiarazione dello stesso

.

committente di avere avuto conoscenza del difetto (distacco dell’intonaco) in
epoca anteriore alla consulenza medesima.
2.1.= Anche questo motivo è infondato.
Per affermare l’infondatezza del motivo basta ricordare che il termine di un
anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione
at,

di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza
dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il
committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della
gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione
dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa
rilevanza e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta
conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è

,

riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
sorretto, come nel caso in esame, da motivazione congrua ed esente da vizi
logici o da errori di diritto.
Nella specie, il giudice, con il suo insindacabile giudizio di merito, fa risalire
la scoperta dei vizi alla data di deposito della relazione del consulente
nominato in sede di accertamento tecnico preventivo. Come afferma la
.,

sentenza impugnata “la natura dei difetti (insufficiente spessore dell’intonaco,
6

O

..
-•

e della posa in opera. sono tali da far ritenere che, per un verso, un processo di
decadimento progressivo nel tempo, e, per altro verso, una valutazione precisa
circa la gravità a seguito dell’accertamento tecnico eseguito prima dell”inizio
della

causa

e

confermato

dal

tecnico

di

ufficio”.

A

fronte

di

conoscenza del difetto già nell’estate del 1989 perché, come afferma la Corte

.

di merito, il Condomino ha avuto conoscenza oggettiva della gravità dei
difetti e della causa che aveva originato il distacco dell’intonaco (insufficiente
spessore dell’intonaco e la posa in opera) solo a seguito della accertamento del
tecnico.
In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione
11.
‘-

delle spese del presente giudizio di cassazione, dato che il Condominio della
palazzina CEIA regolarmente intimato in questa fase non ha svolto alcuna
attività giudiziale.
PQM:
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 16 ottobre 2013

.

Il Consigliere relatore

quest’accertamento non giova opporre che il Codominio aveva avuto

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