Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27433 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20005-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LANZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.G. contro il diniego opposto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La CTR dopo aver osservato che lo ius superveniens costituito dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, non incideva sul giudizio in corso, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo le eventuali questioni sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza, affermava che “nel caso di specie il diritto al rimborso va riconosciuto nella misura del 90% così come la sua esecuzione va disposta senza l’abbattimento del 50%, essendo stato il presente giudizio incoato precedentemente all’entrata in vigore del limite di cui alla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va esaminato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la motivazione della sentenza impugnata conteneva due affermazioni inconciliabili circa l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens.

Il motivo, correttamente sussunto nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato.

Va ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 4964/2017);

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata incorra nell’anomalia motivazionale ravvisabile nell’ipotesi di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, atteso che la CTR ha, dapprima, osservato che l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte della legge sopravvenuta (L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b) non incideva sul giudizio in corso, rilevando solo nella fase esecutiva e/o di ottemperanza, e poi affermato – in modo del tutto contraddittorio in palese contrasto con la precedente asserzione – che, in sede di esecuzione, non doveva trovare applicazione la riduzione del 50% (prevista dalla citata L. n. 123 del 2017, art. 16-octies nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi ecceda le risorse stanziate).

Resta assorbito il primo motivo di ricorso (al quale si riferisce l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente), con il quale si prospetta la diretta applicabilità della nuova normativa al giudizio in corso.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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