Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27432 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4307/2015 proposto da:

SIAPI S.R.L., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del Consigliere

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato DANILO FESTEGGIATO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROMOLO BUGARO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA Società Cooperativa Per Azioni, C.F. e

P.IVA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale,

Responsabile della Direzione Crediti Anomali, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO CASA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2791/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emesso l’11/12/2014 e depositato il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Federica Scafarelli (delega Avvocato Federico Casa),

per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Venezia ha annullato il decreto con cui il Tribunale aveva autorizzato la sospensione di contratti di anticipazione bancaria intercorsi tra la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. e la SIAPI s.r.l., ammessa al concordato preventivo.

Ha ritenuto la Corte che, essendo stata integralmente eseguita la prestazione cui la banca era tenuta, a residuare fosse soltanto un credito di questa nei confronti del debitore istante e dunque la fattispecie non fosse sussumibile in quella di contratti pendenti, di cui alla L. Fall., art. 169.

2. – La SIAPI s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. La banca intimata ha resistito con controricorso.

3. – Il ricorso è inammissibile perchè il decreto con il quale il tribunale autorizza la sospensione di contratti ai sensi della L. Fall., art. 169 – e dunque il decreto emesso dalla corte d’appello sul relativo reclamo – non ha carattere decisorio (cfr. Cass. 17520/2015, 4176/2016)”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che è equo compensare tra le parti le spese processuali, essendo la richiamata giurisprudenza di legittimità successiva alla notifica del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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