Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27432 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27432 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 7713-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F PAOLUCCI
DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI
BETTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
DEFRAIA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI SETTE METRI, 11/E, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
GALEANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 5897/20/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2017 dal Consigliere Dott.
CRUCITTI.

ROBERTA

Data pubblicazione: 20/11/2017

Fatti di causa
Nella controversia concernente all’impugnazione da parte di
Maria Grazia Defraia di provvedimento di fermo amministrativo,
Equitalia Sud s.p.a. ricorre, su unico motivo, per la cassazione della
sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, in
accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha

primi giudici che la cartella (atto prodromico) non fosse stata
ritualmente notificata, in quanto la raccomandata informativa non
era stata recapitata alla contribuente, siccome era stato indicato un
indirizzo parzialmente inesatto tant’è che la ricevuta di ritorno recava
l’attestazione di soggetto sconosciuto.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente
comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.L’unico motivo di ricorso -con il quale si deduce violazione
degli artt.139 e 140 c.p.c.- per avere la C.T.R. ritenuto invalida la
notificazione, applicando la norma, quale modificata a seguito
dell’intervento della Corte costituzionale, mentre la notificazione era
intervenuta nel 2009 e, quindi, prima di tale intervento con sentenza
n.3 del 2010 – è infondato .
1.1.Questa Corte (sentenza n.10528 del 28/04/2017), di
recente, ha ribadito che «nel caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed
efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il
rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel
momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la
valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo
riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità
Ric. 2016 n. 07713 sez. MT – ud. 11-10-2017
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riformato la decisione di primo grado, ritenendo contrariamente ai

costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato
compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la
invalidità della notifica della cartella esattoriale a cittadino italiano
avente residenza all’estero, conoscibile dall’amministrazione
finanziaria attraverso l’iscrizione all’AIRE eseguita nell’anno 1998,
senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 142 c.p.c. ed in base

d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R.
n. 602 del 1973, il cui combinato disposto è stato dichiarato
incostituzionale dalla sentenza n. 366 del 2007 della Corte
costituzionale).
1.2.Costituisce, altresì, principio consolidato (Cass.n. 25079
del 26/11/2014) che <

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