Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27432 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27432 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 2057-2009 proposto da:
BANCA 1:0 ITALIA 00997670583, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
D’AMBROSIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DONATELLA LA LICATA;
– ricorrente –

2013
contro

1992

MAGLI

EUGENIO

MGLGNE56913F100Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo
studio

dell’avvocato

MONACO

ANTONIO,

che

lo

Data pubblicazione: 09/12/2013

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESINI
CARLO EMILIO, ESINI PAOLO;
– controri corrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositate il 05/12/2007;(

4g2-/);

udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato La Licata Donatella difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con decreto n. 529 del 8 maggio 2007 il Direttorio della Banca d./ Italia
irrogava al dott. Eugenio Magli, quale ex direttore generale della Profit
Investiment Sim spa., una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00

di Amministrazione del Collegio Sindacale e del Direttore (art. 67 comma 1,
lettera A) del D.lgs n. 58 del 1998 titolo III cap. 3 Regolamento adottato con
provvedimento B.I. del 4 agosto 2000).
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione, davanti alla Corte di
Appello di Milano, il dott. Magli perché ritenuto illegittimo e ne chiedeva
l’annullamento. Il Magli eccepiva sostanzialmente una presunta mancata
indicazione nell’atto di incolpazione di una condotta a lui imputabile.

_

Si costituiva la Banca di Italia chiedendo il rigetto dell’opposizione
deducendo che, invece, dalla descrizione del fatto ascritto all’esponente
aziendale e dalle indicazioni delle norme violate di cui alla contestazione
degli addebiti, l’incolpazione risultava perfettamente individuata.
La Corte di Appello di Milano, con decreto n. 482 del 2007

ha accolto

l’opposizione dichiarando illegittimo, e per l’effetto annullando, il decreto
sanzionatorio, condannava la Banca di Italia al pagamento delle spese del

..

giudizio. Secondo la Corte milanese il tenore letterale della contestazione “il
patrimonio di vigilanza è risultato dal 31 dicembre 2005 inferiore al minimo
richiesto per l’autorizzazione e dal 31 marzo 2006 si attestava sui valori
negativi in progressivo peggioramento” e gli stessi riferimenti normativi
richiamati nella contestazione non consentivano di individuare la condotta
.

imputata al Magii ed il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Per altro ,

per inosservanza dei limiti di adeguatezza patrimoniale da parte del Consiglio

sempre secondo la Corte milanese, incoerenti apparivano i rilievi contenuti
nella memoria difensiva della Banca

2 Italia che imputava al Magli di essersi

reso responsabile della violazione contestatagli per non aver posto in essere
alcuna iniziativa volta a rilevare per tempo che il patrimonio stava riducendosi

materialmente configurarsi nell’ambito del periodo precedente al 31 dicembre

2005 che, però, non è stato compreso nella contestazione per come formulata.
i La cassazione del decreto della Corte di Appello di Milano è stato chiesto
dalla Banca (.1? Italia per quattro motivi. Eugenio Magli ha resistito con
controncorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo, la Banca d Italia lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’ari. 14 della legge n. 689 del 1981 e 195, comma 1 del
D.lgs n. 58 del 1998 con riguardo alla violazione

del titolo III del

Regolamento della Banca d’Italia dei 4 agosto 2000. Secondo la ricorrente il
decreto della Corte di Appello di Milano impugnato è censurabile laddove ha
ritenuto che la descrizione della condotta addebitata al Magli avrebbe dovuto
indicare, oltre l’accertata e indiscussa riduzione del patrimonio di vigilanza al
di sotto dei minimi prudenziali anche la descrizione puntuale delle singole
condotte costituenti violazione dei doveri di diligenza imposti dalla normativa

di vigilanza dato che la Banca d? Italia, in ragion della normativa in vigore,
non era tenuta ad aggiungere alcunché nell’atto di contestazione degli debiti

se non l’indicazione che il patrimonio d: vigilanza al 31 dicembre 2005 fosse
risultato inadeguato. Piuttosto, era onere del sanzionando dimostrare che la
riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto del minimo richiesto, non
2

al di sotto dei minimi, dato che tali comportamenti avrebbero, invero, potuto

fosse dipesa da sua colpa (nel caso di specie dalla mancata attivazione dei
.
doveri di diligenza imposte dalle norme di vigilanza. D’altra parte, in assenza
di puntuali indicazioni circa il contenuto della contestazione di cui agli artt.
195 del D,lgs 58 del 1998 e 14 comma 2 della legge n. 689 del 1981, è
ragionevole pensare che il contenuto debba rispondere alla funzione della

contestazione che è quella di assicurare il principio del contraddittorio e,
perciò si sostanzi in indicazioni sufficienti ad assicurare fin dalla fase del
procedimento amministrativo la tempestiva difesa dell’interessato
Pertanto, conclude la ricorrente, dica l’Ecc.ma Corte se in caso di violazione
delle norme di cui al titolo III del Regolamento della Banca di Italia del 4
agosto 2000 sui requisiti patrimoniali della SIM la norma di cui agli artt. 14
della legge m. 689 del 1981

_

e 195 del D.lgs. N. 58 del 1998 sia da

interpretare nel senso che la contestazione degli addebiti possa limitarsi ad
indicare la riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto dei minimi di
legge e non debba invece anche, necessariamente, menzionare le singole
violazioni dei doveri di diligenza imposti dalle norme del citato regolamento
per impedire la predetta riduzione.
1.1.= Il motivo è fondato.
E’ giusto il caso di evidenziare, in via preliminare, che il decreto della Corte
di Milano non ha correttamente applicato i principi e la normativa che
disciplina il procedimento sanzionatorio della Banca di Italia, così come
ordinato dalle leggi n. 689 del 1981, n 262 del 2005 e n.241 del 1990, nonché
della normativa di cui al Regolamento della Banca

2 Italia del 4 agosto 2000..

_

Come già ha affermato questa Corte Suprema in altra occasione (sent. n. 1142

.

del 1999) il principio posto dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
3

4

secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la
coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa,
deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che
occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma
pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo
.

abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza
colpa.
1 .1.a.– Ora, nel caso

inesame)dal

decreto impugnato, emerge con sufficiente

chiarezza che la Banca di Italia ha rilevato l’insufficienza del patrimonio di
vigilanza rispetto al limite minimo per l’autorizzazione, posta a fondamento
del provvedimento sanzionatorio, nella data del 31 dicembre 2005 (pag. 11 del
i
decreto).

Pertanto,

è

evidente

presupponeva una responsabilità

che

il

provvedimento

sanzionatorio

del destinatario della sanzione per

comportamenti anteriori alla data dell’accertamento del deficit. Epperò la
Corte di Milano, senza una valida ragione ha escluso che a fondamento del
provvedimento sanzionatorio fossero state poste

condotte precedenti al 31

dicembre 2005. La Corte di Milano, non sembra abbia tenuto conto, e lo
avrebbe dovuto fare,

che se la contestazione, oggetto del provvedimento

sanzionatorio, era la circostanza che al 31 dicembre 2005 il patrimonio di
vigilanza della SIM fosse inferiore al minimo prescritto, essa non poteva che
essere la risultante dell’inadempimento degli obblighi imposti agli esponenti
aziendali dalla normativa di settore violata al fine di evitare il verificarsi di
tale

situazione,

consumato

con

comportamenti

anteriori

alla

data

dell’accertamento del deficit. Come la stessa Corte di merito afferma fra i
l

compiti del Direttore Generale, deve ritenersi compreso quello di mantenere il

,

monitoraggio delle poste di cui si compone il patrimonio di vigilanza per
poter acquisire costantemente e tempestivamente le informazioni necessarie
ed adottare le misure idonee ad evitare che esso scenda a livelli non
prudenziali o si riduca al di sotto del minimo. Pertanto, se il patrimonio di

necessario per l’autorizzazione, il comportamento che si presume venga
sanzionato è quello anteriore a tale data e, in particolare, l’omissione di
adottare misure idonee ad evitare che quel patrimonio di vigilanza diventasse
inadeguato.
E di oiù, avendo la Corte di merito, ritenuto che oggetto della contestazione
fossero condotte anteriori al 31 dicembre 2005 ha trascurato di verificare se il
Magli avesse provveduto a dimostrare di aver agito in maniera diligentemente
tale che il deficit accertato non fosse a lui imputabile. Né a tal fine torna utile
la dimostrazione offerta dal Magli di aver agito diligentemente nel periodo
successivo al 31 dicembre 2005.
2.= La Banca d’Italia lamenta ancora:
a) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione delle norme del
titolo III del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto 2000. Secondo la
ricorrente il decreto della Corte di Milano non ha correttamente applicato la
normativa di cui ai t Iolo III del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto
2000, ed, in particolare, quelle norme che impongono alle SIM e in virtù
dell’ara 190 del D.Lgs n. 58 del 1998 ai loro esponenti di impedire che il
patrimonio di vigilanza scenda ai di sotto del limite minimo di capitale
prescritto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di investimento.
Pertanto, la contestazione degli addebiti all’interessato si sostanzia proprio in
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vigilanza al 31 dicembre 2005 aveva raggiunto un livello inferiore a quello

tale riduzione del patrimonio al di sotto del minimo di legge, già dal 31
dicembre 2005. Né dalle controdeduzioni del Magli è emerso che quella
riduzione sia ascrivibile a fatti al medesimo non imputabili, essendo le
iniziative del medesimo intraprese al fine di evitare il prodursi di tale deficit

Pertanto conclude -la ricorrente dica l’Ecc.ma Corte se la violazione della
norma di cui al titolo III del Regolamento della Banca di Italia del 4 agosto
2000 secondo cui il patrimonio della SIM non può essere inferiore al livello
del capitale minimo iniziale richiesto sia di per sè sufficiente a configurare
una violazione autonomamente sanzionabile delle predette disposizioni in
mancanza di prova da parte dei sanzionato della non imputabilità del fatto a
un suo comportamento colposo.
b) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 Secondo la ricorrente, la
Corte di Appello di Milano nel mandare esente il Magli da responsabilità
senza che questi abbia fornito al prova di avere adottato iniziative idonee ad
impedire la riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto del minimo
prescritto già da 31 fcembre 2005 avrebbe violato anche l’art. 3 della legge n.
689 del 1981 dato che —come è stato affermato da questa stessa Corte,
accerzata la violazione nella sua materialità (la sussistenza di un patrimonio di
vigilanza al di sotto del minimo prescritto, avrebbe dovuto il sanzionando
provare che quella violazione non era dipesa da sua colpa.
Pertanto, dica l’Ecc.ra Corte se, ai sensi dell’art. 3 della legge 689 del 1981
accertata la violazione dell’obbligo di disporre di un patrimonio di vigilanza
non 1nferiore al minimo prescritto, spetti al sanzionando la prova di essere

tutte successive alla predetta data,

immune da colpa per avere adottato le misure previste nel Regolamento della
Banca di Italia del 4 agosto 2000 volte ad impedire il verificarsi di tale evento.
c) Con il quarto motivo la contraddittorietà della motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente il provvedimento

della motivazione per l’incoerenza del processo logico posto a base della
decisione. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Milano da un lato
avrebbe considerato l’inadempimento degli obblighi di diligenza quale
elemento necessario :nella contestazione degli addebiti tale cioè da inficiarne
la completezza e ‘ldoneità a consentire all’interessato compiute difese e
dall’altro avrebbe a:7sunto l’adempimento di tali medesimi doveri quale
elemento di esclusione della colpa dei sanzionato.
4.1, = Come ernerle chiaramente dall’accoglimento del primo motivo ) il
secondo il terzo e q alio motivo dei ricorso possono ritenersi assorbiti dato
che

questioni cc _ essi prospettati non possono che essere riproposte

all’attenzione del giudice del rinvio e, per altro, l’errore in cui è incorsa il
decreto della Corte di Milano, se corretto, rende contraddittoria l’intera
motivazione della stessa decisione.
In de-iinitiva, va arco

il primo dei tre motivi e dichiarati assorbiti gli altri, il

decreto impugnato vi. annullato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte
di ,- ;:’ ,9e110 di Miìar.

anche per il regolamento delle spese del presente

giucaai o di cassazioni:.
PQM
,La dotte accog-.,e

()rimo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri

cassa ii decr:-:: – co impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della

impugnato sarebbe censurabile anche sotto il profilo della contraddittorietà

Cone di appello di :.,lilano anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione.
Così deciso nella Umera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 27 settembre 2013
fAkrilitA

,

Il Consigliere relatore

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