Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27432 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 01/12/2020), n.27432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33280-2018 proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE CUNDARI, FRANCESCO CUNDARI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AVELLINO, depositato il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 2/10/2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da D.M.S. al provvedimento con cui il Giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. aveva respinto la sua istanza di insinuazione di credito per trattamento di fine rapporto e spettanze retributive;

secondo il Tribunale, pur volendosi riconoscere efficacia di atto interruttivo della prescrizione al verbale sindacale del 15/10/2010, il termine di prescrizione quinquennale (e non decennale) del credito (che non poteva decorrere dalla data del fallimento dell'(OMISSIS)) era comunque spirato al momento della presentazione dell’istanza di insinuazione allo stato passivo, non essendo possibile configurare come condizione sospensiva il fatto che l’obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro presupponesse il preventivo incasso delle somme che il Comune di Caserta si era impegnato a versargli, poichè tale previsione rimodulava le modalità di pagamento di un credito già esistente ed esigibile;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione D.M.S. con atto notificato il 31/10/2018, svolgendo due motivi;

l’intimato Fallimento non si è costituito nel giudizio di legittimità;

è stata proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

Ritenuto

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5;

l’accolta interpretazione dell’accordo del 15/10/2010 era del tutto erronea, perchè il credito dei lavoratori, pur certo, non era esigibile se non dopo l’inadempimento dei contraenti, configurando così una condizione sospensiva potestativa o, quantomeno, un termine di pagamento che frapponeva un limite temporale all’azione di recupero dei lavoratori;

se il Comune di Caserta avesse versato alla Saba la somma prevista di Euro 1.200.000,00 in sei rate a decorrere dal 20/11/2010, l’operazione si sarebbe completata solo il 20/4/2011 e se Saba non avesse rispettato l’impegno assunto, il Comune di Caserta avrebbe dovuto pagare direttamente ai lavoratori le somme secondo le modalità previste con scadenza al 20/10/2018;

sino al 20/4/2010 non si sarebbe stati in presenza che di un mero ritardo e lo stesso valeva per il pagamento diretto da parte del Comune di Caserta, sino alla data del 20/10/2011;

di conseguenza, non potendo i lavoratori agire prima del 20/10/2011 l’insinuazione effettuata il 22/6/2016 era tempestiva e1ò art. 2948 c.c.; giova premettere che l’intero ricorso, sia nella parte espositiva, sia nei motivi contiene numerosi errori nell’indicazione delle date, tali da frastornare il lettore;

l’incontro sindacale tra il Comune di Caserta, la società (OMISSIS) e le 00.SS., le RSA’ e i lavoratori, verosimilmente tenutosi il 15/10/2010 (secondo il Tribunale) viene collocato temporalmente anche al 14/10/2010 (ricorso, pag.2), al 15/10/2015 (pag.3) e al 15/10/2011 (pag.4);

la scadenza dei pagamenti da parte del Comune di Caserta alla (OMISSIS) (sei pagamenti mensili a partire dal 20/11/2010 e quindi scadenti il 20/4/2011) viene riferita al 20/10/2018 (ricorso, pag.8), al 20/10/2011 (sempre pag.8) e al 20/10/2010 (pag.9);

dal complesso delle argomentazioni del ricorrente, mentre si evince che i pagamenti (in realtà non eseguiti) dal Comune alla società avrebbero dovuto effettuarsi entro il 20/4/2011, non si comprende affatto entro quale data e con quali tempistiche il Comune avrebbe dovuto provvedere al pagamento diretto dei dipendenti di (OMISSIS) e su quali basi secondo il ricorrente ciò avrebbe dovuto avvenire entro il 20/10/2011;

in ogni caso. il primo motivo di ricorso deduce vizio motivazionale del provvedimento impugnato con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

infatti al presente procedimento si applica il testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134;

il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

inoltre la richiesta del ricorrente di considerare il credito al pagamento del t.f.r. come sottoposto a termine (agganciato al pagamento promesso dal Comune di Caserta), in contrasto con la diversa valutazione del Tribunale di ritenere immediatamente esigibile il diritto del lavoratore, richiede alla Corte di legittimità una diversa interpretazione dell’accordo contrattuale, senza dimostrare la specifica violazione di specifici criteri legali ermeneutici, neppur indicati, e risulta riversata nel merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922 – 01; Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602

– 01; Sez. 1, n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340 – 01; Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063

– 02; Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);

infine il ricorrente non spiega perchè, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale partenopeo, l’impegno assunto dalla Ecologia di Saba di provvedere ai pagamenti in favore dei lavoratori, una volta ricevuti gli importi promessi dal Comune con riferimento al rapporto di appalto in corso, avrebbe impedito ai lavoratori di agire nei suoi confronti senza attendere tali termini e tantomeno perchè essi avrebbero dovuto attendere anche il decorso di corrispondenti ulteriori termini per il pagamento diretto da parte del Comune di Caserta;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1353,1355 e 1362 c.c.;

con l’accordo del 15/10/2010 il Comune di Caserta si era accollato l’obbligazione della Saba, impegnandosi a utilizzare le somme dovute ad essa per lo svolgimento del servizio di pulizia urbana per il pagamento diretto dei lavoratori, con obbligazione soggetta a prescrizione decennale;

l’obbligazione era soggetta a termine e non a condizione, che impediva ai lavoratori di agire prima della scadenza del termine (20/10/2010);

anche il secondo motivo appare inammissibile e riversato nel merito, sia nella parte in cui richiede di leggere nel verbale del 15/10/2010 l’assunzione di un nuovo impegno di pagamento, diverso (almeno per quanto riguarda (OMISSIS)) da quello di pagamento del t.f.r. all’e dipendente, a fronte dell’esclusione dell’effetto novativo da parte del Tribunale, sia anche nella parte in cui richiede di ravvisare un termine di pagamento dell’obbligazione ritenuta comunque immediatamente esigibile dal ‘tribunale;

la censura pare inoltre inconferente laddove si riferisce al preteso accollo da parte del Comune di Caserta e alla natura dell’obbligazione da questo assunta e relativi termini prescrizionali, ovviamente non riferibile al credito fatto valere nei riguardi del Fallimento (OMISSIS);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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