Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27431 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016), n. 27431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27251/2014 proposto da:
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
BENINCASA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO VIOTTI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) S.P.A., in persona dei curatori,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NIGRO, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 29/2012 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA emesso
il 1/10/2014 e depositato il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Sulla una richiesta di insinuazione del credito di Euro 2.047.639,43 da parte della Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., derivante da due contratti di conto corrente bancario, il giudice delegato ammise al passivo del fallimento dell'(OMISSIS) s.p.a. la minor somma di Euro 1.300.000,00, escludendo l’ulteriore importo in quanto derivante dall’applicazione di clausole di contratti la cui prova era affidata a documenti privi di data certa e dunque inopponibili alla massa.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l’opposizione della banca creditrice sul rilievo, tra l’altro, che il Decreto Ingiuntivo precedentemente ottenuto dalla opponente non era idoneo ad attestare che i contatti avessero data certa anteriore al fallimento, non avendo la banca istante provveduto a depositare anche l’indice recante specifica indicazione dei documenti allegati al ricorso monitorio.
2. – La Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.
3. – La ricorrente si duole, denunciando violazione dell’art. 2704 c.c. e vizio di motivazione, che il Tribunale non abbia considerato che la predetta norma consente di ricavare la certezza della data di un documento anche dalla riproduzione di esso in un atto pubblico e che il deposito dei contratti di cui trattasi in sede monitoria era attestato dall’indicazione degli stessi nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo ricevuto in deposito dal cancelliere in data certa.
3.1 – Il motivo è infondato.
Affinchè venga attribuita data certa ad un documento non è sufficiente che questo venga menzionato in un atto giudiziario, essendo necessario, invece, ai sensi dell’art. 2704 c.c., che il suo contenuto sia riprodotto in un atto pubblico. In mancanza – come nella specie – di ciò, la data certa può essere ricavata dall’eventuale deposito in giudizio attestato dal cancelliere del giudice, ma tale attestazione è contenuta esclusivamente nella sottoscrizione dell’indice dei documenti depositati e non è sufficiente il mero richiamo nel corpo del ricorso, che non è oggetto di attestazione del medesimo cancelliere”;
che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite, i quali hanno presentato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente;
che pertanto il ricorso va respinto;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016