Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27431 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8964-2018 proposto da:

ELIMAR SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO FABRIZI, che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

SCOGLIERA EDIZIONI MUSICALI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16866/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

l’11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Elimar S.r.l. la sentenza n. 16866/2017 del Tribunale di Roma con ricorso fondato su tre motivi e resistito con controricorso della parte intimata Scogliera Edizioni musicali S.r.l..

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in sede di giudizio di appello, del Tribunale di Roma rigettava il gravame interposto, in tema di compensazione delle spese di lite, dall’odierna società ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6717/2014.

Quest’ultima, accogliendo l’opposizione formulata dell’odierna società ricorrente, revocava – relativamente al rapporto processuale con l’odierna società controricorrente-il D.I. emesso, per l’importo di Euro 2.722,50 – come da fattura per lavori di registrazione di brani musicali di G.G., poi chiamato in causa e rimasto contumace.

Il Tribunale, in sostanza, confermava -ma con diversa e più corposa motivazione- la già disposta compensazione delle spese operata in primo grado e resa a fronte della rinnovata istanza di attribuzione del difensore dell’odierna parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso è così rubricato:

“violazione dell’art. 112 c.p.c. (per) mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato”.

1.1.- Nella sostanza col motivo si paventa il lamentato vizio perchè il Giudice dell’appello avrebbe deciso sulla compensazione delle spese “operando considerazioni non richieste in merito allo svolgimento del processo”.

Il motivo è assolutamente non ammissibile.

Il vizio dedotto attiene ad una violazione della pronuncia rispetto a quanto chiesto dalle parti, non rispetto a mere addotte “considerazioni”.

In ogni caso l’impugnata sentenza, in punto di regolamentazione di spese, ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie, nè parte ricorrente offre e adduce argomenti idonei a ritenere che la gravata decisione abbia violato i suddetti canoni (Cass. n. 635/2015).

In particolare la decisione di secondo grado, procedendo a “doverosa integrazione della motivazione della sentenza di primo grado”, ha dato conto dell’affidamento indotto e della buona fede della società Scogliera, che inducevano alla compensazione (riconfermata) delle spese giudiziali.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deduce l'”omessa e/o insufficiente motivazione dei mezzi di gravame”.

2.1.- Il motivo è del tutto inammissibile poichè il mero vizio motivazionale, alla stregua della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 -peraltro neppure invocato dalla parte ricorrente- non è più previsto come tale (Cass. S.U. n. 8053/2015).

3.- Il terzo motivo del ricorso prospetta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”.

Parte ricorrente adduce “l’ingiusta o errata condanna alle spese del secondo grado”.

3.1.- Il motivo è del tutto infondato e va respinto.

Il Giudice di appello ha correttamente deciso -data la soccombenza- per la condanna alle spese dell’appellante giusto il rigetto della domanda di modifica della compensazione delle spese del giudizio di primo grado già correttamente adottata dal Giudice di prime cure e poi confermato con l’anzidetta integrazione motivazionale.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile.

5.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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