Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27431 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27431 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

compensiprofessionali

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA, in persona del Sindaco

tempore,

pro

rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Antonio Lupo,
elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mantegazza n.
24, presso il cav. Luigi Gardin;

– ricorrente
contro
MONTANARO Riccardo Oronzo (MNT RCR 68A24 B180Z),
rappresentato e difeso per procura speciale a margine del
controricorso dall’Avvocato Cosimo Saracino, domiciliato in
Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte suprema di cassazione;

– 1 –

Data pubblicazione: 09/12/2013

- controricorrente –

e
SARACINO Cosimo, in proprio;
– intimato

del 2008, depositata il 12 novembre 2008;
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 25 settembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
udito l’Avvocato Antonio Lupo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Torre Santa Susanna proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del
Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla
Fontana, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento,
in favore del geologo dott. Ricardo Montanaro, della somma
di lire 77.179.617 quale corrispettivo per la relazione
idrogeologica relativa al progetto di completamento della
rete fognaria nell’abitato del Comune.
L’opponente deduceva che con deliberazione del 18
giugno 1999 aveva conferito al Montanaro l’incarico e che,
con successiva delibera del 17 settembre 1999, era stata

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 735

determinata la spesa per la redazione della relazione
geologica in lire 25.000.000; deduceva inoltre che lo
stesso Montanaro aveva sollecitato il pagamento della somma
di lire 38.000.000.

dell’avvenuto pagamento della somma di euro 15.803,58.
Il creditore opposto si costituiva soltanto in sede di
precisazione delle conclusioni.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 228 del 2004,
accoglieva parzialmente la domanda del professionista e
condannava il Comune al pagamento della somma di euro
19.667,64, oltre interessi di mora dalla notifica del
decreto e accessori di legge. Il Tribunale, per quanto
ancora rileva in questa sede, riteneva che nell’importo
dovuto, determinato con la maggiorazione del 20% ai sensi
dell’art. 20 del tariffario, fosse compreso anche il
compenso per indagini sismiche.
Avverso questa sentenza il Montanaro, e, con
riferimento all’importo delle spese liquidate e alla
mancata distrazione, anche il difensore Avvocato Cosimo
Saracino, in proprio, proponevano appello principale;
resisteva il Comune, il quale proponeva a sua volta appello
incidentale.
L’adita Corte d’appello di Lecce rigettava i primi due
motivi dell’appello principale e accoglieva in parte il

Nel corso del giudizio il Comune dava atto

terzo motivo, nonché quello relativo alle spese, che
liquidava nuovamente con compensazione per del 30%;
rigettava altresì l’appello incidentale.
Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello riteneva

sostenuto che il corrispettivo per l’indagine geofisica
(sismica) fosse incluso nel compenso, rilevando che la
stessa non poteva ritenersi rientrante tra i compensi
accessori e non poteva pertanto ritenersi compensata con
l’aumento del 20% riconosciuto al Montanaro ai sensi
dell’art. 20 del tariffario approvato dal Ministero dei
lavori pubblici; riteneva altresì dovuto al Montanaro
l’importo dallo stesso pagato per la vidimazione della
parcella da parte del Consiglio dell’Ordine. Quanto alle
spese di lite, la Corte d’appello le compensava per il 30%
e poneva a carico del Comune la restante parte delle spese
di entrambi i gradi, disponendo altresì la distrazione
delle stesse in favore del difensore antistatario.
Quanto all’appello incidentale, con il quale il Comune
aveva dedotto la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per
avere il Tribunale determinato le somme spettanti al
professionista senza che questi avesse provato alcunché, la
Corte d’appello rilevava che era pacifico, e comunque non
contestato in primo grado, che il Montanaro avesse ricevuto
l’incarico di redigere la relazione idrogeologica relativa

errata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva

al progetto per il completamento della rete fognaria
dell’abitato del Comune di Torre Santa Susanna, e che
avesse poi espletato il detto incarico redigendo la
relazione prodotta in atti, così assolvendo al proprio

Avverso questa sentenza il Comune di Torre Santa
Susanna ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui
ha resistito, con controricorso, il Montanaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,
dolendosi che la Corte d’appello abbia riconosciuto al
professionista il compenso per le indagini sismiche pur in
difetto di prova dell’avvenuto svolgimento delle dette
indagini, non essendo a tal fine sufficiente la mera
produzione della relazione.
A conclusione del motivo il Comune formula il segu7ente
quesito di diritto: «Se è vero che un documento proveniente
dalla parte che voglia giovarsene consistente in una
“relazione idrogeologica” redatta da un geologo, nella
quale si faccia riferimento all’espletamento di indagini
sismiche che il professionista afferma di aver svolto, non
può costituire, nel giudizio di cognizione che segua a
un’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di
prestazioni professionali consistite anche nella asserita

onere probatorio.

esecuzione di indagini geofisiche o sismiche, prova in
favore del geologo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto
di aver effettivamente svolto proprio quelle medesime
indagini sismiche, dovendo invece essere fornita, ove vi

circa l’effettivo svolgimento delle prestazioni
professionali indicate nella parcella vidimata dal
Consiglio dell’Ordine e posta a base del decreto ingiuntivo
opposto, la prova di aver eseguito – proprio nei luoghi
oggetto delle indagini sismiche asseritamente svolte e in
uno o più tempi certi e definiti – appositi sondaggi, anche
attraverso l’utilizzazione di specifici strumenti tecnici,
da cui siano stati tratti proprio quei dati e quelle
informazioni sulla cui base è stata elaborata e stesa la
relazione idrogeologica, la quale deve così
inequivocabilmente e specificamente riguardare proprio e
soltanto le zone interessate dall’indagine, e per le quali
è stato conferito l’incarico, non altre zone».
2. Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 100, 91 e 93 cod. proc.
civ., rilevando che la Corte d’appello avrebbe errato nel
ritenere ammissibile l’appello proposto dal difensore del
Montanaro in proprio con riferimento non solo alla mancata
distrazione delle spese, ma anche in ordine alla entità
della liquidazione.

Formula quindi il seguente quesito di

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sia contestazione anche generica o implicita dell’opponente

diritto: «Se è vero che il difensore dichiaratosi
anticipatario, potendo essere parte, ai sensi dell’art. 93,
10 comma, c.p.c., limitatamente al capo della pronuncia con
il quale non siano state distratte a suo favore le spese

di impugnazione solo ed esclusivamente per contestare la
mancata distrazione delle spese; mentre lo stesso difensore
non può essere parte, né può avere interesse e può pertanto
essere legittimato ad impugnare e contestare in proprio
quei capi della sentenza che abbiano disposto la
compensazione delle spese o che siano relativi alla
liquidazione dell’entità e dell’ammontare delle spese
processuali che il Giudice abbia liquidato, ai sensi
dell’art. 91,

10 comma, c.p.c., a carico della parte

vittoriosa da egli difesa. Sotto questi ultimi profili,
conseguentemente, l’impugnazione proposta dal difensore in
proprio, anche se dichiaratosi anticipatario, è
inammissibile».
3. Con il terzo motivo il Comune deduce ulteriormente
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,
con riferimento al capo della sentenza impugnata con cui è
stato rigettato l’appello incidentale. Formula quindi il
seguente quesito di diritto: «Se è vero che per il
pagamento delle prestazioni professionali commissionate a
un geologo, consistite nella elaborazione di una relazione

processuali, può perciò partecipare in proprio al giudizio

idrogeologica relativamente a una specifica e ben
individuata zona e funzionale all’esecuzione di una
specifica opera, la prova dello svolgimento effettivo delle
prestazioni professionali commissionategli, non può essere

un’opposizione a decreto ingiuntivo, dal mero deposito in
giudizio della relazione idrogeologica del professionista e
dei relativi allegati, sulla cui base sia stata redatta la
parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine cui appartiene
il geologo e sia stato emesso il decreto ingiuntivo
opposto, dovendo invece essere provato, ai sensi dell’art.
2697 c.c., anche qualora non sia contestata la relazione
idrogeologica nella sua semplice provenienza, ma ne sia
però contestato anche genericamente l’an e/o il quantum
delle prestazioni professionali indicate nella parcella
medesima, di aver acquisito e raccolto, in uno o più tempi
certi e definiti, con l’ausilio di strumenti tecnici
appropriati o altrimenti, proprio tutti quei dati e tutte
quelle informazioni necessarie a elaborare e quindi
stendere la relazione idrogeologica commissionatagli
relativamente ai luoghi oggetto dell’incarico. In difetto,
il geologo non può pretendere il pagamento delle
prestazioni professionali che egli indica di aver svolto
nella sua relazione e nella sua parcella».

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offerta, nel giudizio di cognizione che segue a

4. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che per
ragioni di connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati.
Dalla sentenza impugnata, invero, non emerge che la

parte del professionista, sia di quelle sismiche che di
quelle idrogeologiche, avesse formato oggetto di
contestazione in primo grado, in sede di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dal Montanaro.
La Corte d’appello, nel ricostruire le posizioni assunte
dalle parti nel primo grado di giudizio, ha riferito che il
Comune aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo
esponendo che: «- 1) con deliberazione n. 146 del 18-061999 il Comune aveva conferito l’incarico per cui è causa
al ricorrente, precisando espressamente che “la spesa
necessaria sarebbe stata inserita nel quadro economico del
progetto della realizzazione della rete fognaria
nell’abitato di Torre Santa Susanna, finanziato per £ 3
miliardi”; – 2) con successiva deliberazione n. 177 del 1709-1999 era stato riapprovato il progetto esecutivo e nel
quadro economico era stata fissata la spesa di £ 25.000.000
per la redazione della relazione geologica, importo entro
il quale l’Ente riteneva quindi di poter riconoscere il
compenso da liquidare al geologo; – 3) lo stesso dott.
Montanaro aveva peraltro con nota del 18-11-1999 inviato al

questione dell’effettivo svolgimento delle indagini da

Comune una parcella per un importo di sole £ 28.035.367,
aumentato a circa £ 38.000.000 nella successiva richiesta
di pagamento inoltrata tramite il suo legale, per cui, in
subordine, chiedeva di riconoscere al professionista un

chiedere l’emissione di decreto ingiuntivo per la maggior
somma di £ 77.179.617».
La Corte d’appello riferisce altresì che il Montanaro
aveva proposto un motivo di appello con il quale sosteneva
che il Comune in primo grado non aveva contestato in modo
specifico i conteggi posti a base della richiesta di
decreto ingiuntivo, limitandosi a dedurre l’esistenza di
limiti di spesa dell’Ente e di precedenti parcelle per
importi inferiori. La Corte d’appello ha rigettato tale
censura osservando che la richiesta del Comune di
riconoscere al professionista il minore importo dallo
stesso in precedenza ritenuto congruo per retribuire
l’attività professionale svolta su incarico dell’Ente, e
riportato nelle fatture inviate dal professionista al
Comune, implicava una contestazione della congruità del
maggior importo del quale il geologo aveva chiesto il
pagamento in via monitoria. In presenza di contestazione,
quand’anche generica o implicita, della congruità
dell’importo preteso dal geologo, dunque, l’accertamento
della misura del compenso dovuto al professionista doveva

compenso pari alla somma più bassa richiesta prima di

seguire i criteri stabiliti ai sensi dell’art. 2233 cod.
civ., atteso che nel giudizio di opposizione il parere
dell’associazione professionale non è vincolante e il
creditore opposto assume la veste sostanziale di attore,

Nel respingere, poi, l’appello incidentale proposto dal
Comune, la Corte d’appello ha rilevato che era pacifico,
per non essere neanche stato contestato in primo grado, che
il Montanaro avesse ricevuto dal Comune di Santa Susanna
l’incarico di redigere la relazione idrogeologica relativa
al progetto di completamento della rete fognaria
nell’abitato del Comune e che avesse espletato tale
incarico redigendo la relazione dallo stesso prodotta in
atti in assolvimento del proprio onere probatorio.
Risulta, quindi, del tutto infondato l’assunto del
Comune ricorrente, secondo cui la Corte d’appello avrebbe
violato l’art. 2697 cod. civ., atteso che la Corte ha, da
un lato, ritenuto che il professionista fosse onerato di
provare l’avvenuto espletamento della prestazione, e,
dall’altro, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune
ricorrente, che detta prova fosse stata offerta dal
professionista sia attraverso la produzione della relazione
redatta in espletamento dell’incarico, sia dalla iniziale
non contestazione del Comune in ordine all’espletamento
dell’incarico.

assumendo i zelativi oneri probatori.

Le censure svolte dal Comune sul punto nel primo motivo
(con specifico riferimento alle indagini sismiche) e nel
terzo motivo (con specifico riferimento alla reiezione
dell’appello incidentale) appaiono quindi inidonee a
l’iter argomentativo contenuto nella sentenza

impugnata, anche perché sono caratterizzate da una
sostanziale genericità, non avendo il Comune specificamente
indicato nell’atto di opposizione, nei motivi di appello e
in questa sede quali fossero le ragioni per le quali si
poteva anche solo ipotizzare che l’indagine sismica non
fosse stata svolta dal Montanaro e che la relazione
presentata al Comune non fosse supportata dagli
accertamenti e dai rilievi in essa riferiti come
effettuati.
Né il Comune ricorrente svolge una censura ai sensi
dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento
all’art. 112 dello stesso codice, dolendosi del mancato
esame di un motivo di appello con il quale si era
specificamente contestato lo svolgimento dell’incarico da
parte del Montanaro, anche con riguardo all’espletamento
dell’indagine sismica. Ne consegue che, da un lato, deve
ritenersi che le dette specifiche censure non fossero mai
stato proposte dal Comune, il quale sin dall’atto
introduttivo aveva svolto le proprie doglianze con
riferimento, come affermato nella sentenza impugnata, alle

contrastare

circostanze relative alla individuazione dei limiti di
spesa dell’incarico comunque conferito e poi espletato;
dall’altro, che tutte le censure svolte nel primo e nel
terzo motivo di ricorso si caratterizzano per l’assoluta

possibile utilizzazione, da parte del professionista, di
indagini sismiche svolte da altri o nell’espletamento di
differenti incarichi professionali, sia per quanto attiene
al meramente allegato mancato svolgimento degli
accertamenti e delle indagini dei quali invece nella
relazione depositata al Comune si era dato atto
dell’avvenuto espletamento.
5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Se è vero, infatti, che il difensore della parte
dichiaratosi antistatario è legittimato a proporre
impugnazione solo ed esclusivamente per il capo della
decisione che non abbia pronunciato sulla istanza di
distrazione e non anche con riguardo alla determinazione
delle spese di lite o alle statuizioni adottate dal giudice
quanto alla compensazione totale o parziale delle stesse, è
altresì vero che l’ultimo motivo di appello era stato
proposto congiuntamente dalla parte e dal difensore e aveva
ad oggetto sia la disposta compensazione, sia l’entità
della liquidazione, sia la omessa distrazione.

genericità e ipoteticità, sia con riferimento all’asserita

Per quanto riguarda i primi due aspetti la Corte
d’appello ha ritenuto che il motivo di gravame fosse
assorbito dal parziale accoglimento dell’appello
principale, che ha comportato una nuova decisione in ordine

tale titolo, sia nella statuizione relativa alla
compensazione.
Per quanto riguarda la censura concernente la omessa
distrazione delle spese da parte del Tribunale in favore
del difensore antistatario, la Corte d’appello ha
correttamente disposto la distrazione delle spese come
riliquidate, in accoglimento del motivo di appello proposto
a

dal difensore.
Nessuna violazione di legge è dunque ravvisabile nella
sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale ritenuto
che la censura proposta dal difensore in proprio attenesse
esclusivamente alla distrazione delle spese.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, il
Comune ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che

alle spese, sia nella determinazione della somma dovuta a

a

liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre a euro 200,00
per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,

il 25 settembre 2013.

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