Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27430 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25041/2014 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona della Responsabile

del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Firenze,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO, 2 INT. 3,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TOMMASO NIDIACI e CARLOTTA CORSANI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

del suo Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 60, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SCARANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BONANNI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 6186/2014 del TRIBUNALE di PRATO pronunciata

il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARIO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Massimo Luconi, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Prato ha rigettato l’opposizione con cui il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. lamentava l’ammissione soltanto in via chirografaria di un credito di Euro 73.097,46 al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.. Ha infatti ritenuto estinta l’ipoteca che assisteva il mutuo stipulato dalle parti, essendo spirato il termine di dieci anni, a cui la garanzia era contrattualmente limitata, ai sensi dell’art. 2878 c.c., n. 6), come risultava dalla nota di iscrizione.

2. – Il Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La curatela intimata ha resistito con controricorso.

3. – La ricorrente lamenta che il Tribunale, violando il combinato disposto di cui agli artt. 2847 e 2878 c.c., abbia omesso di rilevare che il termine decennale riportato nella nota di iscrizione non si riferiva alla durata dell’ipoteca, bensì all’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’importo erogato al mutuatario.

3.1 – Il motivo è inammissibile perchè presuppone il riesame dell’atto in questione (nota di iscrizione ipotecaria), non consentito in sede di legittimità”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria predetta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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