Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27430 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13579-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO n. 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA

– ricorrente –

contro

A.D.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1087/2017 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. evocava in giudizio A.D. innanzi il Giudice di Pace di Rimini per sentirlo condannare al pagamento del compenso professionale relativo all’attività di assistenza prestata in riferimento alla trattazione di un sinistro stradale presso la compagnia assicurativa Unipolsai S.p.a.

Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo alla domanda e negando il conferimento dell’incarico professionale.

Con sentenza n. 1315/2016 il Giudice di Pace di Rimini respingeva la domanda compensando le spese del grado.

Interponeva appello il G. e si costituiva in seconde cure l’ A., resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in relazione al capo della decisione di prime cure con il quale erano state compensate le spese di lite.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1087/2017, il Tribunale di Rimini respingeva l’appello principale, accogliendo invece quello incidentale e condannando il G. alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.G. affidandosi ad un unico motivo.

A.D., intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di configurare la presunzione di conferimento dell’incarico, valorizzando la circostanza che il ricorrente avesse la disponibilità di una cospicua documentazione proveniente dall’intimato.

La doglianza è infondata. Ed invero la sentenza impugnata dà conto del fatto che “In data 29.5.2015 A. conferiva a Studio Tecnico RSM s.r.l. l’incarico di trattare con la compagnia di assicurazioni la pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni personali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 13/08/2014 in Misano Adriatico (Rn)”. Inoltre, la stessa decisione afferma che “In data 1.7.2015 l’agenzia infortunistica Ant.al & Stef.an (precedentemente incaricata dall’ A. di seguire la pratica risarcitoria) comunicava ad A. che M conseguenza delle loro diffide epistolari tutte allegate in copia, (avevano) ricevuto presso il (loro) studio a titolo di provvisionale assegno di C 10.000,00 che (allegavano) in copia” (cfr. pag.4 della sentenza).

Il Tribunale prosegue dando atto che l’ A. aveva conferito a due società di infortunistica stradale -e precisamente ad Ant.al & Stef.an prima, e a Studio Tecnico RSM s.r.l., poi- l’incarico di assisterlo nella definizione del risarcimento del danno conseguente al sinistro in cui era stato coinvolto. Nessun mandato era invece stato conferito dall’ A. al G., il quale era intervenuto nella trattazione del sinistro de quo solo dopo la sua incardinazione (cfr. pag.5 della decisione impugnata) ed evidentemente su incarico delle società di infortunistica stradale di cui anzidetto.

Da quanto precede emerge che il giudice di appello, lungi dal non considerare l’elemento del possesso, in capo al G., di cospicua documentazione di pertinenza dell’ A., ha piuttosto ritenuto che ciò fosse giustificato dal fatto che l’avvocato era intervenuto, su incarico delle società di infortunistica stradale, solo quando la richiesta di risarcimento del danno era già stata aperta, senza avere alcun mandato diretto dall’ A.. Trattasi di considerazione che tiene conto dell’elemento relativo al possesso, da parte del G., della documentazione sanitaria proveniente dall’ A., e che giustifica tale circostanza nell’ambito di una fattispecie in cui il G. era intervenuto per agevolare l’operato delle società di infortunistica, e quindi su incarico di queste ultime. Significativo, al riguardo, è il passaggio di pag.5 della sentenza impugnata, nel quale si afferma che “Inoltre è difficile conciliare l’affermazione che l’avv. G. sia intervenuto in sostituzione della Ant.al & Stef.an… con la circostanza che, pur dopo l’intervento dell’avv. G…. la Anta.al 6 Stef.an, senza farvi cenno alcuno, comunicava all’ A. di avere ricevuto l’assegno di Euro 10.000,00. Più che in successione cronologica, dunque, l’attività di Ant.al & Stef.an e dell’avv. G. appare svolta in concomitante sovrapposizione, segno che i due soggetti (per ragioni che è irrilevante in questa sede indagare) erano in contatto tra di loro”. Da tale premessa, attraverso una serie di passaggio logici, il giudice di merito perviene alla conclusione per cui “Lungi dal provare, di per sè, l’avvenuto conferimento dell’incarico, l’operato dell’avv. G. dimostra, se mai, che il suo coinvolgimento nella pratica si dovette alla sua (non meglio precisata) contiguità con Ant.al & Stef.an (restando irrilevante in questa sede indagare se egli avesse ricevuto uno specifico incarico da questa di seguire il sinistro). Anche per quel che riguarda la documentazione medica, è verosimile ritenere (in accordo con quanto asserito dal giudice di prime cure) che la stessa fosse stata consegnata all’avv. G. da Ant.al & Stef.an (come riportato nella lettera di Unipolsai del 17.2.2016)”(cfr. pag.6 della sentenza).

Da quanto precede si ricava che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie, ha considerato l’elemento del possesso, da parte del G., della documentazione medica dell’ A., ma non lo ha valorizzato per configurare la presunzione di conferimento del mandato di assistenza, bensì -al contrario- per escludere, alla luce dei fatti del caso di specie, l’esistenza del detto mandato diretto da parte dell’ A. in favore del G..

Trattasi di attività di apprezzamento e valutazione delle prove che sfugge al sindacato di questa Corte, alla luce del principio secondo cui sono riservati al giudice di merito, da un lato, la valutazione della rilevanza e della decisività prove acquisite agli atti del giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n. 322 del 13/01/2003, Rv.559636), e dall’altro lato l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; conf. Cass. Sez.5, Sentenza n. 722 del 15/01/2007, Rv.595998; Cass. Sez.U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600922; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017, Rv.643968; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv.648589).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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