Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27430 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21553-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 121/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
24.2.2010, depositata il 07/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Pulii Clementina (per delega avv.
Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Perugia, depositato il 10.9.2003, C.G. chiedeva l’accertamento del suo stato di invalidità totale e del diritto alla corresponsione delle relative provvidenze economiche.
Con sentenza n. 271 del 22.5.2008/13.1.2009 il Tribunale adito rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello il C. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza depositata il 7.6.2010, dichiarava nei confronti dell’Inps il diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità civile a decorrere dal 1 novembre 2005.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Col predetto ricorso l’Istituto ricorrente lamenta violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 11 e 13 nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 414, 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza dei requisiti socio – economici necessari per poter beneficiare della provvidenza richiesta, avendo l’interessato prodotto la relativa documentazione non già unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, ma solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.
Il ricorso è fondato.
Emerge invero dall’impugnata sentenza che la domanda dell’originario ricorrente era stata respinta dal giudice di primo grado sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte del ricorrente del possesso dei requisiti socio – economici necessari per poter usufruire del beneficio assistenziale richiesto.
Orbene, la Corte territoriale, nel rilevare che l’assistito aveva, nel corso del detto giudizio, prodotto la documentazione necessaria (certificazione dell’Agenzia delle Entrate e certificato contestuale di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza), ha peraltro omesso di esplicitare le ragioni per cui aveva ritenuto la ritualità della produzione di detti documenti (escludendo quindi ogni profilo di decadenza), sebbene il ricorrente non avesse adempiuto all’onere di indicarli nell’atto introduttivo del giudizio e di depositarli al momento della costituzione, pervenendo di conseguenza nel merito ad una statuizione di segno opposto a quella adottata dal primo giudice.
Si impone pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa per un nuovo esame, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, ad altro giudice di appello, designato nella Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011