Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27430 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 01/12/2020), n.27430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16321-2017 proposto da:

BANCA MONTE PASCRI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA

9/10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CASALINI;

– ricorrente –

contro

FALLINIENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO

MICUCCI, ANTONIO NOCCIOLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROVIGO, depositato il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 26/5/2017 il Tribunale Rovigo ha rigettato, con aggravio di spese, l’opposizione e ex art. 98 L. Fall. proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., società incorporante la Banca Antonveneta s.p.a. (di seguito: MPS) avverso il decreto di esecutività allo stato passivo, reso esecutivo il 12/7/2016, con cui il Giudice delegato del Fallimento dell'(OMISSIS) s.r.l. aveva ammesso il credito insinuato da MPS solo limitatamente alla somma di Euro 230.713,54, in chirografo;

MPS aveva proposto domanda di insinuazione del credito di Euro 244.477,08 in forza del decreto ingiuntivo del 16/4/2013 del Tribunale di Padova, dichiarato definitivamente esecutivo il 10/3/2015, e delle ipoteche giudiziali iscritte in forza del predetto decreto in data 19/4/2013 e 22/4/2013;

il Giudice delegato aveva escluso il privilegio ipotecario perchè il decreto ingiuntivo era stato munito della formula di definitività dopo la dichiarazione di fallimento, con la conseguente non opponibilità alla procedura, nonchè, per la stessa ragione, l’importo di Euro 1.838,00 relativo alle spese legali, nonchè le ulteriori somme di Euro 6393,72 per commissione di massimo scoperto ed equipollenti, non spettante per legge, di Euro 2.531,82 per saldo a debito del conto corrente alla data del 30/9/2006 per la mancata allegazione degli estratti conto fino a tale data e di Euro 3.000,00 per effetto dell’anatocismo sugli ultimi due importi;

avverso il predetto decreto del 26/5/2017 ha proposto ricorso per cassazione MPS con atto notificato il 26/6/2017, svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. con atto notificato il 1/9/2017, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; dopo la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. di trattazione in camera di consiglio non partecipata, parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. – redius 380 bis c.p.c., comma 2 – in data 28/6/2019, le proprie difese e la fissata adunanza dell’8/7/2019 è stata rinviata per difetto di notifica;

è stata quindi ulteriormente ribadita la proposta dopo la sostituzione del Consigliere relatore.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 650 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 45, 52 e 93, dell’art. 12 preleggi;

la ricorrente sostiene che l’efficacia di giudicato sostanziale a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consegue allo spirare del termine di legge per proporre opposizione e non necessita della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., senza possibilità di diversificare il giudicato formale e quello sostanziale; con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce falsa applicazione e violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 45 e dell’art. 2914 c.c.;

la ricorrente assume che il visto di esecutorietà, pacificamente emesso, sarebbe stato ritenuto inopponibile al l’Alimento perchè apposto successivamente alla sua dichiarazione sulla base dell’erronea supposizione che il decreto ex art. 647 c.p.c. rientri fra le formalità indicate dall’art. 45 L. fall..

i motivi, esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 perchè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e le argomentazioni del ricorrente non offrono elementi per mutare il granitico orientamento giurisprudenziale;

secondo questo indirizzo ermeneutico, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.;

tale adempimento si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio. che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo;

ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 L. fall. (Sez. 6 – 1, n. 21583 del 03/09/2018, Rv. 650469 – 01; Sez. 6 – 1, n. 25191 del 24/10/2017, Rv. 646245 – 01; Sez. 1, n. 1650 del 27/01/2014, Rv. 629156 – 01; Sez. 1, n. 23202 del 11/10/2013, Rv. 628450 – 01; Sez. 6 – 1, n. 28553 del 23/12/2011, Rv. 620931 – 01);

il secondo motivo ripropone in altri termini la stessa questione e incorre nelle stesse obiezioni, a prescindere dal fatto che il decreto impugnato non ha formulato alcun riferimento all’art. 45 L. Fall. e si è limitato ad affermare – come si è visto, del tutto condivisibilmente – che non può essere attribuita al decreto ingiuntivo privo di visto giudiziale di definitività, apposto in data precedente al fallimento, alcuna efficacia vincolante nei confronti della massa dei creditori;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 7.200,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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