Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2743 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29539-2017 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DONATELLO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

DE VIZIA TRANSFER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 16,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO CLARIMBOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6699/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 12 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da R.E. nei confronti della De Vizia Transfer S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al primo dalla Società per essere stato accertato a carico del dipendente, anche grazie a quanto dallo stesso postato sui social, che(in una giornata di permesso richiesta ai sensi della L. n. 104 del 1992, per assistere la suocera con il medesimo residente a (OMISSIS) e ivi presente quel giorno egli si trovava in altra località di mare in Calabria;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la presenza della suocera del R. a (OMISSIS) mentre lo stesso si trovava in altra località, per essere lecito l’accertamento in tal senso eseguito dall’agenzia investigativa incaricata dalla Società ed acquisibili agli atti sia il materiale fotografico prodotto sia la dichiarazione testimoniale degli investigatori, idonei a suffragare, anche in difetto di specificazione sulle fotografie della data e dell’orario dello scatto ed in presenza di altra testimonianza valutata, peraltro, inattendibile, la circostanza e, conseguentemente, sussistente l’abuso e di gravità tale da risultare proporzionata l’irrogazione della sanzione espulsiva;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a quattro motivi cui resiste, con controricorso, la Società;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che il ricorrente ha poi presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

– che nel primo motivo la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, è denunciata dal ricorrente con riguardo all’erronea applicazione da parte della Corte territoriale del principio di specificità della contestazione disciplinare;

– che nel secondo motivo la denuncia del vizio di cui al motivo che precede si specifica e si amplia investendo il profilo dell’omessa pronunzia sulla relativa eccezione censurata con riferimento all’art. 112 c.p.c.;

– che, con il terzo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 1, lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla proporzionalità tra addebito contestato e sanzione irrogata;

– che, con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè della L. n. 604del 1966, art. 5, il ricorrente, in una con il vizio di motivazione, lamenta l’assenza di adeguato supporto motivazionale al convincimento circa l’assolvimento dell’onere della prova gravante sulla Società della sussistenza dell’addebito contestato, per essere quel convincimento fondato essenzialmente sulla relazione investigativa insuscettibile di fornire elementi certi sul piano probatorio;

– che, rilevata l’infondatezza del primo e del secondo motivo, dovendo considerarsi implicitamente rigettata l’eccezione relativa alla genericità della contestazione, avendo la Corte territoriale correttamente valutato come adeguatamente specificato l’addebito, evidentemente dato dall’abuso del permesso richiesto ai sensi della L. n. 104 del 1992conseguente alla mancata prestazione dell’assistenza alla suocera che motivava la concessione del permesso, per essere egli in località diversa da quella dove si trovava l’interessata, deve ritenersi l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo, atteso che i rilievi sollevati dal ricorrente/ limitandosi ad evidenziare l’incertezza e l’approssimazione del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine tanto all’assolvimento da parte della Società dell’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’addebito contestato quanto sulla proporzionalità rispetto ad esso della sanzione espulsiva irrogata non valgono ad inficiare quei giudizi, non tenendo conto, da un lato, della deducibilità del convincimento cui la Corte medesima perviene circa il dato essenziale della presenza della suocera nell’appartamento in cui coabitava con il ricorrente a (OMISSIS) dagli elementi di prova acquisiti sulla base dell’istruttoria svolta e che qui neppure sono fatti oggetto di specifica contestazione (quali la certezza della corrispondenza dell’edificio riprodotto nelle foto allegate alla relazione investigativa all’abitazione del ricorrente e l’identificazione con la suocera del ricorrente della persona anziana fotografata sul balcone di quell’edificio il giorno indicato come quello corrispondente al compimento della mancanza contestata, come confermato dall’investigatore che quella foto aveva scattato, sulla base della dichiarazione del teste indotto dal ricorrenteIidonea ad attestare come gli anziani presenti in quell’abitazione, a prescindere dal giorno, viceversa desumibile, come detto, dalla testimonianza dell’investigatore, fossero effettivamente la suocera del ricorrente ed il marito) dall’altro dei rilievi svolti dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza dell’abuso, in sè, anche a prescindere dalla circostanza indimostrata che si trattasse della prima volta e nella prospettiva dell’affidamento sull’esatto adempimento delle prestazioni future, cui si oppone in modo del tutto inconferente, essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell’abuso medesimo la sola presenza del ricorrente in altro luogo, dallo stesso mai contestata, la mancata specificazione delle “altre attività” cui si sarebbe dedicato in alternativa il ricorrente;

– che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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