Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2743 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6684/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2006 R.G.N. 9817/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da P.P. nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda intesa al ricalcolo del T.F.R. mediante inclusione dei compensi per lavoro straordinario prestato in via continuativa; respingeva il capo di domanda inerente alla detta inclusione nella 13A e 14A mensilita’, nonche’ nelle ferie;

respingeva la riconvenzionale proposta dall’Istituto quanto all’assorbimento o compensazione con quanto corrisposto in attuazione dell’accordo sindacale 22.6.1974 sull’aumento della produttivita’.

2. Proponevano appello entrambe le parti. Riunite le impugnazioni, la Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado e pertanto riconosceva l’incidenza dello straordinario sul T.F.R. sino alla cessazione del rapporto di lavoro; riconosceva la stessa incidenza sulle mensilita’ aggiuntive fino al 1.11.1992;

respingeva le riconvenzionali quanto alla prescrizione ed all’assorbimento di quanto erogato in virtu’ dell’accordo sopra citato. Confermava l’incidenza della indennita’ pari a dieci minuti di retribuzione a titolo di “carte valori” su tutte le erogazioni in questione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’attore P.P.. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine all’interpretazione del CCNL Grafici 1992, con insanabile contrasto tra dispositivo della sentenza e motivazione. In particolare, chiede che l’inclusione dello straordinario nella base di calcolo del T.F.R. sia limitata ad 31.12.1992, perche’ a partire dalla stessa data il contratto collettivo ha espressamente chiarito che la retribuzione e’ quella derivante dall’orario normale.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce del CCNL grafici, del Regolamento del Personale 1991, degli artt. 1362 e 1363 c.c.: trattasi del ricalcolo degli istituti collaterali, per i quali vige da sempre il criterio della retribuzione “normale”.

6. Parte ricorrente non produce il CCNL di riferimento, ma si limita a riprodurre per incorporazione nel testo del ricorso per Cassazione le parti di interesse delle fonti contrattuali. Il ricorso risulta improcedibile “in parte qua”. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si e’ orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena liberta’ di apprezzamento – deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Cio’ vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve essere interpretato per mezzo di altri; il che e’ tanto piu’ vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o “nomenclatura” per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione e’ applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art. 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione “a tutto campo” e di una interpretazione “minusplena”.

7. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ della vicenda, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al fatto che solo recentemente questa Corte di Cassazione ha preso posizione in punto di procedibilita’, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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