Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2743 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20428/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

VILLINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARCA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

14/01/2015, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Aldo Pisani (delega avvocato Angelo Villini)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. A.G. ottenne dal Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 120.000 nei confronti della s.r.l. Sarca, corrispondente alla quota di acquisto di un attrezzo nell’interesse della società convenuta, della quale era amministratore.

La società Sarca propose opposizione dichiarando di aver restituito all’ A. la somma portata dal decreto.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia e stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 19 gennaio 2015, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia del Tribunale.

Ha osservato la Corte che l’ A., pur essendosi espressamente riservato di produrre il fascicolo di primo grado, non lo aveva poi prodotto, per cui la domanda doveva essere decisa sulla base delle allegazioni disponibili; in particolare, mancava il documento al quale l’appellante affidava gli esiti del gravame, peraltro prospettando una tesi “del tutto inedita” rispetto a quella posta a fondamento del Decreto Ingiuntivo.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre A.G. con atto affidato a due motivi.

La s.r.l. Sarca, già contumace in grado di appello, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2729 c.c.; il secondo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Tali motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

Il primo motivo, infatti, lamenta che la Corte di merito non abbia disposto la ricerca del fascicolo nè abbia provveduto alla ricostituzione del medesimo, ipotizzando che esso “non sia stato mai ritirato dopo l’avvenuto deposito”. In tal modo, però, non viene affatto contestata la ratio decidendi della sentenza, secondo cui l’ A. si era riservato di produrre il proprio fascicolo, senza poi produrlo effettivamente.

Il secondo motivo, formulato in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), si riferisce al presunto omesso esame di un documento, indicato col n. 1, del quale nulla si sa, poichè lo stesso non risulta essere stato messo a disposizione di questa Corte, nè se ne indica il contenuto.

E’ evidente che nessuna violazione di legge è concretamente prospettata, così come nessuna omissione di fatti decisivi.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con l’ulteriore precisazione per cui il ricorrente non risulta avere prospettato alcuna censura avverso quella parte della motivazione nella quale la Corte d’appello ha osservato che costituiva una questione del tutto nuova la pretesa del ricorrente di essere creditore anche rispetto ad un titolo diverso da quello azionato in sede monitoria.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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