Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27429 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24263/2014 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE, G.

MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FELICETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA PALLA e

CRISTINA MAGNI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCITI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO VARBONETTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 434/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 12/02/2014 e depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame del sig. D.F.A. avverso la sentenza di primo grado, ha annullato per dolo, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il contratto di investimento finanziario denominato “4 You” da lui sottoscritto il (OMISSIS) con il Monte dei Paschi di Siena, condannando quest’ultimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione dello stesso, al netto della somma di Euro 34.568,53 corrispondente al finanziamento erogato dalla banca al cliente per procedere all’investimento.

2. – Il sig. D.F. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La banca intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con l’unica censura, denunciando omissione di pronuncia e violazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta, ritualmente formulata, degli interessi legali sulle somme indebitamente percepite dalla banca in esecuzione del contratto annullato, o comunque abbia omesso di riconoscere tali interessi con decorrenza dal (OMISSIS), data del contratto, ovvero dal 14 maggio 2003, data della messa in mora della banca debitrice con lettera raccomandata, o dal 20 gennaio 2004, data della domanda giudiziale.

3.1 – Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge.

La Corte d’appello, infatti, nel riconoscere all’appellante il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate alla banca, ha inoltre espressamente statuito: “Nessuna altra somma eccedente la restituito in integrum è dovuta, nemmeno a titolo di risarcimento del danno, in difetto di prova”; nel che deve ritenersi compreso il rigetto della domanda di interessi. Tale rigetto, tuttavia, è illegittimo perchè contrario al disposto dell’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento indebito ha diritto alla restituzione di quanto pagato, maggiorato degli interessi dal giorno del pagamento, se l’accipiens era in malafede, o dal giorno della domanda se era in buona fede”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 3.1, ultimo periodo, della relazione sopra trascritta;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre

2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA