Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27429 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19813-2018 proposto da:

B.L.M., B.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MARCONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER

VETTOR GRIMANI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2945/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 3/11/2014 B.L.M. e B.D. convenivano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, chiedendo che venisse accertato il loro acquisto per usucapione della proprietà di un compendio immobiliare sito in Cavallino Treporti e corrispondente ai terreni censiti al foglio 58, mappali 48, 49, 50 e 54.

Con sentenza n. 2926/2015, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda attorea.

2. Avverso la sentenza proponevano appello le amministrazioni convenute, deducendo che in capo agli attori, non essendo intervenuta interversione del possesso, sussisteva la mera detenzione del bene oggetto di causa, come tale non idonea a legittimare l’acquisto della proprietà del bene per usucapione dichiarato dal Tribunale.

La Corte di appello di Venezia – con sentenza 21 dicembre 2017, n. 2945 – in riforma della pronuncia di primo grado rigettava la domanda di acquisto della proprietà del bene per usucapione.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione B.L.M. e B.D..

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’intimata Agenzia del Demanio non ha proposto difese

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1158,1164 e 1141 c.c.: il giudice d’appello, nell’affermare che la famiglia B. aveva continuato a fruire del bene come in passato riconoscendone la proprietà in capo all’amministrazione, valorizzando la richiesta di rateizzare il pagamento dei canoni arretrati, la domanda di acquisto del fondo e la richiesta di nulla osta ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria, avrebbe violato le disposizioni di cui agli artt. 1158,1164 e 1141 c.c.

Il motivo non può essere accolto in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che il rapporto con il bene, iniziato come detenzione, non si sia trasformato in possesso utile per l’usucapione. La Corte ha appunto valutato la richiesta di rateizzare il versamento della somma dovuta in vista dell’acquisto dietro corresponsione del prezzo e quella di nulla osta dell’ente proprietario per conseguire la sanatoria quali prove del riconoscimento della proprietà dello Stato sul bene in contestazione, con valutazione che rientrava nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove e senza per questo violare le disposizioni richiamate.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze che liquida in Euro 3.200, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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