Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27429 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27429 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19031-2011 proposto da:
OCHNER LUIGI CHNLGU55B01E565C, titolare dell’omonima
ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 SC. A INT. 4, presso lo studio dell’avvocato
PAFUNDI GABRIELE che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERRARI ALFREDO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/12/2013

avverso la sentenza n. 5/02/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA DI II GRADO di TRENTO del 23/11/2009,
depositata il 04/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Gabriele Pafundi difensore del ricorrente che insiste
per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 19031 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

,

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CT di secondo grado di Trento ha respinto l’appello di Ochner Luigi, appello
proposto contro la sentenza della locale CT di primo grado n.104-02-2007 che aveva
pure respinto il ricorso del medesimo contribuente avverso avviso di accertamento ai
fini IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 2003, avviso a mezzo dei quali sono stati
accertati maggiori ricavi sulla scorta di un PVC nel quale sono state conteste
irregolarità contabili, sicchè la determinazione del maggior reddito è avvenuta
prescindendo dalle scritture contabili medesime e sulla scorta di presunzioni semplici.
La predetta CTR ha motivato la decisione ponendo in rilievo che le controdeduzioni
dell’Ufficio “evidenziano che pur in presenza di gravi irregolarità di cassa, di
anomalie contabili ed in merito ai saldi (evidenziate dalla sentenza contestata)
l’Ufficio ha ricostruito il reddito tenendo conto della contabilità e delle dichiarazioni
dello stesso contribuente. La ricostruzione del reddito appare più verosimile alla
realtà che non quella delle scritture contabili che avevano evidenziato un reddito
basso”. D’altronde, l’applicazione del metodo previsto dal comma secondo
dell’art.39 del DPR n.600/1973 era giustificata dalle indicazioni imprecise e dalla
irregolarità delle scritture che le rendono inattendibili.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con motivo unico di impugnazione (contemporaneamente intestato alla violazione
dell’art.39 comma II del DPR n.600/1973 ed al vizio di motivazione, irritualità che
può ritenersi sanata in considerazione del fatto che nel contesto dell’argomentazione

3

Osserva:

si definisce nettamente il confine tra le due distinte censure), la ricorrente si duole in
sostanza del fatto che il giudice del merito abbia omesso di prendere in effettiva
considerazione il nucleo argomentativo delle censure prospettate con l’appello
(sostanzialmente concernente l’inesistenza dei presupposti di fatto per fare luogo alla
tipologia di accertamento induttivo), limitandosi ad affermare che fosse emersa “la

specificazione in ordine a quali dette irregolarità fossero ed al come le medesime
dovessero essere considerate.
Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dalla parte contribuente, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito —elusivamente- non ha tenuto conto
alcuno dei dati fattuali di causa essendosi limitato a formulare considerazioni
stereotipate e generiche circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione dello
strumento induttivo di accertamento, così da sostanzialmente impedire il controllo
della correttezza del percorso argomentativo. Gli argomenti valorizzati dal giudicante
appaiono d’altronde intimamente contraddittori nella parte in cui —da un cantopongono in risalto la correttezza del ricorso al metodo di ricostruzione induttiva e —
d’altro canto- evidenziano che “l’Ufficio ha ricostruito il reddito tenendo conto della
contabilità”, e perciò con metodo che appare di genere analitico.
Gli aspetti argomentativi dianzi evidenziati costituiscono senz’altro idonei indici
sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una
difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese
del presente grado di giudizio.

4

presenza di gravi irregolarità di cassa ed anomalie contabili”, senza alcuna

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CT di
secondo grado di Trento che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese
di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

delle parti;

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