Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27428 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10614/2016 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9/M,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale prodotto in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER

IL RICONOSCIMENTO DELIA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1045/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 16/10/2015 e depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte di Ancona ha respinto l’appello del sig. E.K., cittadino nigeriano, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto del suo ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

Condividendo la valutazione del primo giudice la Corte ha, in particolare, ritenuto non credibile il racconto del richiedente (che sosteneva di essere dovuto fuggire per sottrarsi alle minacce della setta degli (OMISSIS) finalizzate ad ottenere la sua affiliazione, che egli invece rifiutava essendo tale setta dedita a sacrifici umani) non avendo egli provveduto a circostanziare adeguatamente i fatti narrati.

2. – Il sig. E. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

3. – Con i primi tre motivi, connessi e parzialmente ripetitivi e dunque da esaminare congiuntamente, il ricorrente, lamentando violazione di norme di diritto, si duole che la Corte d’appello abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria del giudice della protezione internazionale, omettendo di esercitare i propri poteri-doveri d’indagine sulla situazione oggettiva della Nigeria e motivando il rigetto della domanda sulla base dell’asserita inattendibilità del racconto del richiedente.

Assieme a detti motivi va esaminato, per connessione, anche il quinto, con cui, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta l’omesso accertamento d’ufficio della sussistenza, in Nigeria, del pericolo di danno grave di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

3.1 – Tali motivi sono inammissibili.

L’accertamento della situazione oggettiva della Nigeria, infatti, nella specie non è decisivo, avendo la Corte d’appello escluso la sussistenza di un nesso tra quella situazione e il racconto dell’appellante, a causa della non credibilità di quest’ultimo. La valutazione di credibilità, poi, è tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, salva la deduzione – nella specie però non articolata – del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto, infine, alla minaccia di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), determinato dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale (con riferimento alla quale, com’è noto, l’esigenza di individualizzazione della minaccia in effetti si riduce), va rilevato che il ricorrente non coglie – e dunque non censura – la effettiva ratio della decisione della Corte d’appello sul punto, consistente nella mancata deduzione di tale situazione, da parte dell’appellante, a fondamento della richiesta di protezione.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 251, del 2007, n. 251, art. 8, comma 1, lett. b), il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia escluso che una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale possa derivare anche dal rifiuto di affiliarsi ad una setta religiosa.

4.1 – Anche questo motivo è inammissibile perchè la ratio del rigetto della domanda a tal proposito consiste, come si è già visto, nella inattendibilità del racconto del ricorrente.

5. – Con il sesto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello non abbia ravvisato nella situazione del ricorrente una ipotesi di vulnerabilità idonea a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

5.1 – Il motivo è inammissibile, per la stessa ragione già indicata con riferimento al precedente, è cioè per la non attinenza alla ratio della decisione impugnata, che anche a questo proposito consiste nella inattendibilità del racconto del richiedente, e dunque nella insussistenza dei presupposti di fatto dell’invocata protezione”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDETATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, pur precisando che l’Amministrazione intimata si è invece difesa con controricorso;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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