Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27428 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11820/2018 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Tredicine,

con domicilio in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 69.

– RICORRENTE-

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Grandinetti, con

domicilio eletto in Roma, alla Via della Croce n. 44.

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 1876/2018, depositata in

data 21.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

23.5.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, riformando la sentenza del Giudice di pace, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di pagamento proposta dal M., volta ad ottenere il compenso per l’attività di perito assicurativo svolta in occasione di un sinistro stradale, osservando che il ricorrente aveva proposto, sempre nei confronti della Groupama s.p.a., una molteplicità di domande, tutte con identico petitum e causa petendi, le quali, sebbene riferibili a sinistri distinti, erano inscrivibili nell’ambito di un possibile giudicato, senza che tale frazionamento fosse giustificato da alcun concreto interesse a proporre giudizi autonomi.

Per la cassazione di questa pronuncia M.G. ha proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

La Groupama s.p.a. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.

L’eccezione (che, essendo relativa ad una questione rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non può ritenersi proposta tardivamente: Cass. 16863/2017; Cass. 26525/2018), è infondata poichè l’art. 339 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, ha previsto l’appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità, circoscrivendo l’oggetto della censure deducibili in appello alla violazione di norme costituzionali o comunitarie, delle disposizioni processuali e dei principi regolatori della materia, e la società resistente, nel dolersi dell’abusivo frazionamento del credito, aveva invocato i principi del giusto processo ex art. 111 Cost., prospettando la violazione dell’art. 88 c.p.c. (come dà atto lo stesso ricorso alle pagg. 2 e 3), per cui l’impugnazione non aveva affatto sollevato censure precluse in secondo grado.

2. In virtù della stretta connessione delle questioni proposte, vanno esaminati congiuntamente il primo ed il quinto motivo di ricorso.

Con la prima di tali censure si denuncia la violazione dell’art. 1181 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè letteralmente – l’inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio e l’insussistenza di una prestazione originariamente unica, rimproverando al giudice di appello di avere erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse abusivamente frazionato il credito, non considerando che, alle prestazioni svolte in relazione a ciascun sinistro corrispondeva un credito autonomo e che i diversi giudizi proposti dal ricorrente non riguardavano una pretesa unica, nè supponevano un unico rapporto sostanziale, ma diritti diversi non regolati da alcun accordo. In ogni caso il M., essendo cessato il rapporto professionale con la società assicurativa, aveva interesse ad azionare separatamente i singoli crediti per ottenere un rapido soddisfacimento delle sue pretese.

Con il quinto motivo si denunzia l’erronea applicazione dei principi affermati dalle sezioni unite con le sentenze 23726/2007 e 4090/2017 con riferimento alla assenza di unicità del rapporto.

I due motivi sono infondati.

Il Tribunale ha rilevato in fatto che il ricorrente aveva svolto un’attività continuativa per svariati anni sempre con le medesime modalità e remunerata allo stesso modo, tale da palesare l’esistenza di uno schema negoziale concordato o, quantomeno, accettato per imposizione, e che quindi le domande proposte separatamente presentavano presupposti comuni ed erano fondate sul medesimo fatto costitutivo (il rapporto di collaborazione professionale continuativa).

Ha inoltre evidenziato l’assenza di un concreto interesse del M. ad agire separatamente per ciascun sinistro, sottolineando che questi aveva genericamente evidenziato la difficoltà di concentrare le singole pretese in un processo unico, senza però allegare alcun elemento concreto e senza dedurre elementi di fatto che differenziassero le prestazioni svolte.

La sentenza impugnata è – in definitiva – del tutto conforme al più recente orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. s.u. 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 31013/2017; Cass. 31014/2017; Cass. 1356/2018; Cass. 1355/2018; Cass. 22449/2018).

Il generico interesse del ricorrente ad ottenere un sollecito accertamento di ciascuna pretesa, a causa dell’interruzione dei rapporti professionali con la società assicuratrice, non poteva giustificare il frazionamento senza che fossero evidenziate le specificità dei singoli casi, specie considerando che, come accertato dal giudice di merito, le singole pretese erano fondate su presupposti comuni, quindi suscettibili di esser trattati ed istruiti in un unico processo senza alcun oggettivo aggravio della posizione processuale del ricorrente.

3. Col secondo motivo si deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, criticando il Tribunale per avere ritenuto genericamente contestata la copia della documentazione prodotta dalla società convenuta (comprovante il perfezionamento del contratto tra le parti), nonostante la tempestività e specificità del disconoscimento effettuato dal ricorrente. Di conseguenza tale documento non era utilizzabile, non avendo la società assicurativa proposto istanza di verificazione.

Col terzo motivo si denunzia l’errore del Tribunale per aver ritenuto valido il documento del 18.9.2006, osservando che quello datato 18.10.2010 era irrilevante poichè successivo alla data in cui erano state effettuate le attività oggetto della richiesta di compenso.

Si lamenta inoltre l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 166 del 1992 e della L.n. 287 del 1990, artt. 2 e 3, evidenziando l’abuso di posizione dominante di cui godeva la resistente e sostenendo che le condizioni economiche praticate non erano state concordate o accettate e che un eventuale accordo sarebbe stato nullo per violazione di norme imperative.

I due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione, sono infondati.

Il ricorso trascura che la sussistenza di un accordo tra le parti volto a regolare uniformemente tutti i successivi incarichi conferiti al M. (quanto, in particolare, al compenso spettante per le perizie espletate per ciascun sinistro) è stato desunto esclusivamente dalle stesse tesi difensive del ricorrente, a parere del quale egli aveva dovuto subire le condizioni economiche impostegli dalla società mediante un cartello unilaterale, dichiarando di voler corrispondere a forfait l’importo netto di Euro 32,03 a pratica (cfr. sentenza pag. 4).

Il motivo non coglie, quindi, la reale ratio decidendi della sentenza e non considera che la documentazione acquisita non è stata ritenuta decisiva per la prova dell’accordo sui compensi, il che rende irrilevante verificare se essa fosse stata tempestivamente e specificamente contestata.

Per altri verso, l’effettivo perfezionamento dell’accordo volto a regolare le condizioni economiche tra le parti è questione che attiene al merito ed il relativo accertamento appare sorretto da argomentazioni logiche, intellegibili e non contraddittorie, con conseguente insussistenza del denunciato vizio di motivazione (Cass. s.u. 8053/2014).

Le ulteriori censure sono inammissibili, poichè le questioni in diritto dedotte dal ricorrente non sono menzionate nella sentenza impugnata, nè il ricorso indica dove e quando siano state dibattute. Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora, come nel caso in esame postulino indagini e accertamenti di fatto (riguardo ai presupposti applicativi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3,) non compiuti dal giudice di merito (Cass. 15196/2018; Cass. 25683/2018; Cass. 26906/2016).

In ogni caso, l’eventuale nullità dell’accordo non impediva di configurare un abusivo frazionamento dei crediti azionati separatamente, una volta accertata l’unicità del fatto generatore e del rapporto sostanziale su cui essi si basavano.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione della L. n. 172 del 2017, art. 19 quaterdecies, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che gli importi corrisposti al perito non erano proporzionati alla qualità e alla quantità dell’opera svolta e che il compenso non poteva essere unilateralmente determinato dalla società assicurativa a pena di vessatorietà e nullità dell’accordo.

Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, poichè il tribunale si è limitato a dichiarare improcedibile (recte, inammissibile) la domanda senza pronunciare sulla congruità delle somme versate al ricorrente.

Inoltre, per quanto detto, l’invalidità dell’accordo non aveva alcuna incidenza sulla dichiarata inammissibilità della domanda.

Il ricorso è quindi respinto con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimorso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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