Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27428 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20120-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),
ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti
dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA
DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
24.2.2010, depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ritenuto che alla data del 10.8.2010 il ricorso per cassazione proposto dall’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 12.4.2010 non risultava depositato nella Cancelleria di questa Corte;
ritenuto che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 il ricorso per cassazione deve essere depositato nella Cancelleria di questa Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto;
ritenuto che dal contenuto del controricorso di G.L., notificato all’Inps il 21.7.2010, risulta che il ricorso in questione era stato notificato al detto controricorrente in data 8.7.2010;
che di conseguenza lo stesso, per i motivi sopra esposti, deve essere dichiarato improcedibile;
che a tale pronuncia segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo;
che va autorizzata la distrazione delle spese in favore del difensore dell’intimato, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
autorizza la distrazione delle spese in favore dell’avv. Paolo Boer, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011