Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27428 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27428 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Provenzale Marco

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
122/2011/18

depositata il 26/4/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Provenzale Marco contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente contro la sentenza della CTP di Catania n. 731/6/2008 che aveva respinto
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320070109194507.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13495/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 06/12/2013

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

elementi essenziali di cui all’art. 132 c.p.c..
La censura è infondata. L’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti
della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto non determinano la nullità
della sentenza, essendo possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che
stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990,
5101/1999, 3282/1999, 1944/2001).
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla questione della inammissibilità dell’appello,
nonché sulla intervenuta abrogazione dell’art. 17 dpr 602/73. Quanto all’assunta inammissibilità dell’appello, la censura è inammissibile in conformità a una giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione di un vizio di motivazione su un error in procedendo. Quanto all’abrogazione dell’art. 17
cit. si rileva che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione
ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e
l’applicazione delle norme giuridiche.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r.
602/73 laddove la CTR non ha rilevato la sopravvenuta abrogazione della norma.
La censura è fondata. La CTR ha ritenuto applicabile alla controversia in esame l’art. 17 ,
III c. del d.p.r. 602/73 laddove disponeva che l’accertamento dell’Ufficio dovesse essere
iscritto a ruolo entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo. Nel caso in esame l’accertamento venne notificato il 24/8/2006, di talchè inapplicabile al caso in esame è l’art. 17 cit., abrogato dall’art. 1 del Decreto-legge del 17/06/2005
n. 106.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13495/12

Ordinanza

pag. 2

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione che non conterrebbe gli

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Sicilia
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza

Sicilia
Così deciso in Roma, 24/10/2013

Il Ruizionatio Givazleh

impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della

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