Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27427 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11168-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CAMMISA COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE
ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MILAZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1141/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Cammisa Costruzioni s.r.l. contro la cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2004.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la contribuente.
Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso, giusta ordinanza di questa Corte n. 25720/2017, sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e successiva memoria contenente la prova del versamento della prima rata degli importi liquidati in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019