Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27426 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18458-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Q.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO

PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2531/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 546/2015, con cui era stato accolto il ricorso di Q.U. proposto avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per ottenere la restituzione della maggiore imposta IRPEF per asserita errata tassazione effettuata dal datore di lavoro in occasione del pensionamento del ricorrente;

il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), e art. 42, comma 4, nonchè del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe omesso di accertare la natura e quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente;

1.2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 2697 c.c. ” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente quantificato il rendimento sulla base della certificazione rilasciata dall’Enel il 27 marzo 2007, priva di valore probatorio;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate sulla base delle considerazioni di seguito illustrate;

1.4. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22 giugno 2011, n. 13642), hanno affermato che “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dal L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17;

1.4. spettava, quindi, al Giudice del merito accertare, in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, come nel caso di specie – avendo il ricorrente aderito nel 1986 al Fondo Pensione Previdenza Integrativa Aziendale per transitare nel 1998 al Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Enel ((OMISSIS)) a cui era rimasto iscritto fino alla collocazione in pensione -;

1.5. la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi sul suddetto accertamento, in base al mero assunto che nella fattispecie il rendimento sul quale applicare la ritenuta nella misura del 12,50% sia rappresentato dalla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi in ragione di pretesa natura assicurativa delle somme erogate agli ex dirigenti, il che si pone in aperto contrasto con il principio di diritto ivi affermato ed al quale avrebbe dovuto uniformarsi;

1.6. questa Corte ha, peraltro, in plurime occasioni avuto modo di chiarire ulteriormente l’anzidetto principio secondo cui la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, nel senso che per tali debbano intendersi le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario: in tal senso cfr. Cass. nn. 4941/2018, 10285/2017), non potendo comunque mai dette somme essere calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta delle prestazioni previdenziali concordate;

1.7. in sintesi, la problematica relativa al titolo di corresponsione delle somme in discussione (vale a dire se questo dovesse essere individuato in un contratto di assicurazione ovvero di capitalizzazione) è stata dunque implicitamente risolta dal Giudice di legittimità nel senso che si tratterebbe di somme corrisposte da un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, per il quale l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% era stata subordinata al fatto che il rendimento fosse costituito dall’impiego del capitale sul mercato, principio viceversa disatteso dalla CTR, che per l’appunto ha individuato il rendimento di polizza per gli iscritti alla (OMISSIS) facendo riferimento non all’impiego del capitale sul mercato, ma a certificazioni rilasciate dall’Enel, aventi ad oggetto le relative quantificazioni determinate con modalità matematico attuariali;

1.8. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR, affinchè quest’ultima, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del contribuente accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato al capitale accantonato e calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente, con applicazione solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50% secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in termini, Cass. n. 12267/2017);

2. il Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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