Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27426 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20585-2010 proposto da:

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

DATI GIUSEPPE, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione

di nuovo difensore, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

23.3.2010, depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dr. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui.

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria di costituzione di nuovo

difensore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osserva:

L’INAIL propone appello contro la sentenza n. 383/2008 del Trib. di Lucca che, in accoglimento del ricorso di R.E., ha riconosciuto, come avvenuta in occasione di lavoro, la morte di sua moglie, G.V., dichiarata dal Trib. di Lucca come morte presunta in data (OMISSIS).

La parte appellata resiste alla domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23 marzo-13 aprile 2010, l’adita Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Il R. propone ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965 ed insufficiente motivazione, cui resiste TINAIL con controricorso.

Diritto:

Il ricorso è palesemente infondato.

Invero, le proposte censure, muovono da convincimento, determinato da una pretesa corretta interpretazione della richiamata normativa di riferimento, che non solo il percorso stradale ma anche il luogo di consumazione del pasto conservi un legame sia pure indiretto con la prestazione lavorativa. Di conseguenza, anche il sinistro verificatosi in quest’ultimo luogo, costituirebbe un evento rientrante nel concetto di “occasione di lavoro” sub specie di “infortunio in itinere”. Orbene, la Corte di Appello di Firenze, correttamente uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, in materia di occasione di lavoro, ha reso una motivazione congrua e bene adeguata alle ragioni del proprio convincimento, esaminando analiticamente le prove acquisite al processo, riportando, poi, la sequenza dei fatti storicamente documentati e concludendo coerentemente per l’inesistenza della dimostrazione necessaria per l’indennizzabilità dell’infortunio mortale occorso alla G..

La Corte territoriale, infatti, nel riformare la decisione resa in primo grado, ha, in primo luogo, tenuto a descrivere le pacifiche modalità del sinistro, nei seguenti termini: “Il (OMISSIS), verso le ore 13/13,30 la Sig.ra G.V. nella pausa pranzo si trovava a mangiare presso l’abitazione dei genitori quando, in seguito ad un violento nubifragio, il fiume adiacente all’abitazione dei genitori straripava provocando il crollo dell’abitazione e il decesso di tutti coloro che si trovavano nella casa. Il corpo della Sig.ra G. non veniva più ritrovato e in data (OMISSIS) il Tribunale di Lucca ne dichiarava la morte presunta”. La stessa Corte ha poi affrontato il problema se potesse qualificarsi l’evento mortale di cui trattasi come avvenuto in occasione di lavoro e dunque fosse indennizzabile, come ritenuto dal primo Giudice, osservando, in proposito come fosse da escludere che l’infortunio potesse dirsi avvenuto in itinere o in occasione di lavoro, non essendo ravvisabile alcun collegamento oggettivo tra l’evento, l’esecuzione del lavoro e la presenza della G. proprio in quel determinato luogo nel quale era avvenuto il crollo, causa della sua “scomparsa”. Ciò in quanto l’essere stata la G. lì e in quel momento (non obbligatoriamente rispetto alle modalità della pausa pranzo) costituiva una mera coincidenza cronologica e topografica rispetto al verificarsi dell’evento del nubifragio e pertanto la fattispecie non era inquadrabile “nell’occasione di lavoro intesa in senso tecnico- giuridico”.

Così decidendo la Corte di Appello di Firenze ha fatto corretta applicazione del concetto di “occasione di lavoro” elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, l’infortunio in itinere o in occasione di lavoro comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o comunque anche nella sua disponibilità anche se non esclusiva, senza alcun collegamento con la prestazione lavorativa (v. per tale orientamento, tra le tante, Cass. n. 10028/2010; Cass. n. 15777/2007; Cass. n. 9211/2003).

Tale conclusione, senza dubbio restrittiva rispetto a quella prospettata dal ricorrente, risulta accreditata da un interpretazione del dato normativo, costituzionalmente indirizzata, riassumibile nella considerazione che per evitare che il richiamo all’art. 38 Cost. abbia una funzione meramente declamatoria e per garantire, di contro, una effettiva e completa tutela assicurativa, risulta necessario una lettura del dato normativo che – oltre a tener conto della necessità di una previsione, con apprezzabili margini di affidabilità, degli esborsi al fine di assicurarne la copertura ex art. 81 Cost. – risponda anche a quei razionali margini di certezza necessari in tutte le materie in cui si ha esposizione di denaro pubblico con il consequenziale pericolo che risorse della collettività possano in concreto venire utilizzate per “compensare” pur apprezzabili bisogni e/o esigenze di natura personale, ma che non assumono una sicura e ben definita valenza sociale (cfr. Cass. n. 15777/2007).

A ciò è da aggiungere come una opposta interpretazione, quale quella propugnata dal ricorrente, non assegna il dovuto rilievo alla lettera ed alla rado del disposto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che – come è noto – ha recepito il pregresso orientamento giurisprudenziale in materia, elaborato, interpretando estensivamente il concetto di “occasione di lavoro” contenuto nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2. In argomento questa Corte ha evidenziato come da una interpretazione logico-sistematica dell’intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate (“luogo di abitazione”; “normale percorso”, “utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato”) si evinca in maniera chiara che l’infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore-assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all’interno degli indicati luoghi (cfr. in tali sensi: Cass. 9 giugno 2003 n. 9211 cit.).

Per quanto esposto, non risultando sussistere il denunciato vizio e apparendo corretto Yiler argomentativo adottato dalla Corte d’appello a sostegno delle sue conclusioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per l’esonero dagli oneri processuali, di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA