Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27425 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 09/05/2016, dep.29/12/2016),  n. 27425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25986/2014 proposto da:

AZIENDA AGRARIA T.M., in persona del titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO CAPONE giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

15/04/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli difensore della

ricorente che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame del sig. T.M., titolare dell’omonima azienda agricola, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pordenone aveva rigettato la sua domanda di condanna dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di pagamento del contributo di Euro 14.438,95 per il raccolto di cereali del 1998.

La Corte ha ritenuto, in particolare, inutile il rinnovo, sollecitato dall’appellante, dell’audizione del teste Dott. P.M. sulla esatta individuazione dei terreni su sui insistevano le coltivazioni: quei terreni, infatti, erano stati correttamente individuati dal T. nella sua domanda di contributo, che era stata poi respinta essendosi registrato in sede di sopralluogo da parte dei tecnici AGEA – svoltosi sui terreni correttamente indicarti dal richiedente – uno scostamento percentuale tra superfici dichiarate e superfici coltivate, che impediva il riconoscimento del contributo.

2. – Il sig. T. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di censura. L’AGEA ha resistito con controricorso.

3. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato l’impossibilità per il T. di indicare, nella domanda di contributo, i nuovi dati catastali derivanti da una procedura di riordino fondiario ancora in corso alla data della domanda stessa, dati non definitivamente comunicati ai proprietari sino al 2003; che il T. non poteva perciò indicare altro che i vecchi dati catastali e allegare i certificati di corrispondenza, come aveva fatto; che conseguentemente l’errore di individuazione dei terreni fu commesso dall’AIMA (poi divenuta AGEA).

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non si dà carico della effettiva ratio della decisione della Corte d’appello, la quale ha escluso in fatto che sia stato commesso qualsiasi errore – da parte sia del ricorrente che dell’AIMA – nella concreta individuazione dei terreni in questione. Egli presuppone, invece, che un errore vi sia stato, pretendendo da questa Corte un non consentito riesame dei fatti come accertati dal giudice di merito”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato ammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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