Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27425 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18456-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in

persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2521/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.) propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello del Concessionario contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 1296/2014, con cui era stato accolto il ricorso di D.C.E. proposto avverso cartella esattoriale IRPEF IRAP IVA 2007, notificata in data 10/11 agosto 2011, da Equitalia Cerit S.p.A., ritenuta inesistente “perchè proveniente da soggetto giuridico, alla data delle notificazione, non più esistente perchè cancellato dal registro delle imprese”;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione/falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c. ” perchè, secondo la ricorrente, la continuità tra società incorporante e società incorporata, a seguito di operazione di fusione societaria ex art. 2504 bis c.c., comporterebbe l’imputazione degli effetti dell’attività della seconda alla prima;

1.2. la censura è infondata sulla base delle considerazioni di seguito illustrate;

1.3. l’art. 2504-bis c.c., comma 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003, applicabile ratione temporis, lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, ma non parla più di società “estinte” e – quel che più conta – prevede espressamente che l’assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

1.4. la giurisprudenza di questa Corte ha dunque osservato che “il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dall’art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione” (Cass., Sez. Un., n. 2637/2006) e le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo – modificativo della società, il che significa che non vi è “l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come già è stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19698/2010, 1950972010);

1.5. ben diversa è la situazione dell’estinzione conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione o per completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che, “nell’incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell’incorporata” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013);

1.6. l’evento della cancellazione non assume, per conseguenza, rilievo dirimente, qualora sia determinato dalla fusione, ed ancora le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 6070/2013) hanno rimarcato, esaminando la rilevanza della cancellazione ai fini dell’estinzione della società, che “ben diverso è il caso dell’estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch’essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto (il socio) destinato a succederle nel processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l’estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti”;

1.7. va tuttavia al contempo anche evidenziato quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 3820/2013, richiamata da Cass. nn. 24998/2014, 18188/2016 in motiv.), laddove è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società incorporata, in ragione delle peculiarità della fattispecie, in cui “la società incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, così venendo contra factum proprium”;

1.8. è stato infatti ribadito che, in tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità; ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l’efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l’immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, nè può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva;

1.9. ne consegue che, nel caso in esame, state l’intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, della società Equitalia Cerit S.p.A. in data 28.6.2011 e la notifica della cartella esattoriale in data successiva (10/11 agosto 2011), la CTR ha dato corretta applicazione ai principi dianzi illustrati annullando la cartella esattoriale notificata dalla società incorporata successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese;

2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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