Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27425 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27425 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Azienda Lucana Sviluppo Innovazione in Agricoltura ALSIA, in persona del legale rapp.te
pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Giunio Bazzoni 5, presso lo studio dell’avv.
Domenico Cirigliano, rapp.to e difeso dall’avv. Giuseppe Musacchio, giusta procura in attiRicorrente
Contro
Comune di Potenza, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Potenza
alla via N. Sauro Palazzo della Mobilità, rapp.to e difeso dall’avv. Concetta Matera e Maria
Controricorrente

Rosa Zaccardo giusta procura in atti

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
174/1/2010

depositata il 9/8/2010 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Azienda Lucana Sviluppo Innovazione in Agricoltura

ALSIA, contro il Comune di Potenza è stata definita con la decisione in epigrafe, recante
il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26546/1

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contro la sentenza della CTP di

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 06/12/2013

Potenza n. 217/1/2008 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento
n. 1888 per ICI relativa all’anno 2002 . La CTR escludeva la sussistenza dei presupposti per
la esenzione dall’imposta . Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con
controricorso il Comune di Potenza. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

24/10/2013 per

Motivi della decisione
Con primo motivo (con cui deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e
violazione dell’art. 11 del d.lgs. 504/92) la ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di
pronunciarsi sulla eccezione preliminare di decadenza)
Con secondo motivo (con cui deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e
violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente) la ricorrente lamenta che la CTR abbia
omesso di pronunciarsi sulla dedotta lacunosità nonché sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato
Entrambe le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato,
che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente
o

apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente,
nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con
l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o
le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la
ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez. U, Sentenza n. 15781 del
28/07/2005 (Rv. 583090).
Con terzo motivo ( con cui deduce : violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 lett.
a) del d.lgs 504/92, degli artt. 1,2,3,11,14 della L. regione Basilicata n. 38 del 7/8/1996 e
degli artt. 17, 18 della L. 12/5/1950, n. 230 e violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo della motivazione ) la ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso “di esaminare la
reale natura dell’Alsia e la materiale e giuridica detenzione dei terreni in questione”.
La censura di violazione di legge relativamente al D.Igs. 504/92 è inammissibile in quanto
priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26546/11

Ordinanza

pag. 2

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

5353 del 08/03/2007 ). Inammissibile è altresì la censura con riferimento alla normativa
regionale non risultando la questione proposta in sede di merito.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva della specifica indicazione del “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente.

lett. a) del d.lgs 504/92, in relazione agli artt. 2697 c..c e 115 c.p.c. e violazione dell’art. 360
n. 5 per difetto di motivazione) la ricorrente assume di non poter essere onerata di provare
la specifica destinazione degli immobili in questione. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in quanto non individua gli elementi di fatto in virtù dei quali si è ritenuto
che i beni oggetto sarebbero stati sottratti al fine pubblico.
La censura di violazione di legge relativamente al D.lgs. 504/92 è inammissibile in quanto
priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n.
5353 del 08/03/2007)
Infondata è la censura in ordine alla motivazione avendo la CTR ritenuto sussistenti i presupposti impositivi essendo i beni incontrovertibilmente in possesso dell’Alsia; né dalla
sentenza risulta che gli stessi sarebbero stati sottratti al fine pubblico.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.000,00, di cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di
Potenza, delle spese del grado che si liquidano in complessivi

e

1.000,00, di cui E 100,00

per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 24/10/2013

DEPOSITATO ltd CANOELLEFOR

Con quarto motivo ( con cui deduce: : violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1

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