Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27425 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28409/2017 preposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO

27, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FIORITO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDREA AMATRUDA, e MARCO OLIVERIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA GRECO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/05/2017 R.G.N. 842/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTCNIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO RANNI, per delega verbale Avvocato MARCO

OLIVERIO;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto il ricorso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta da C.P., dipendente sino al 31 agosto 2011 della s.r.l. Climar, il quale aveva convenuto in giudizio l’Inps e la Regione Calabria chiedendo che venisse accertato il suo diritto a percepire il trattamento straordinario di mobilità in deroga, con decorrenza dal 6 maggio 2012 e per l’importo complessivo di Euro 7.073,03.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la prestazione rivendicata, a differenza degli ordinari ammortizzatori sociali, non si basa su presupposti predeterminati in via generale e, pertanto, fino a quando la Regione non abbia autorizzato la deroga e trasmesso all’Inps l’elenco dei beneficiari, in capo al lavoratore interessato non sorge alcun diritto soggettivo, sicchè il lavoratore stesso qualora, come nella fattispecie, lamenti di essere stato illegittimamente escluso dall’elenco non può chiedere tutela al giudice ordinario.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.P. sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese con tempestivo controricorso la Regione Calabria e l’INPS, che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ex art. 360 c.p.c., n. 1, la violazione dell’art. 37 c.p.c., ed assume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente affermata dal Tribunale, in quanto il mancato inserimento del ricorrente nell’elenco dei beneficiari del trattamento era da imputare ad un errore commesso in sede di verifica dei requisiti di accesso alla prestazione, verifica che non implica l’esercizio di un potere discrezionale, perchè effettuata una volta raggiunto l’accordo con le parti sociali.

2. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, con il quale sono stati assegnati alla Sezione Lavoro i ricorsi che, nell’ambito delle materie di competenza della sezione, pongono questioni di giurisdizione sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema, tra l’altro, di “trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga” (11 punto dell’elenco).

3. La sentenza impugnata deve essere cassata perchè il giudice d’appello ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione ponendosi in contrasto con l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non formulando uno specifico motivo di impugnazione, in via principale o incidentale, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato interno (Cass. S.U. n. 27531/2008, Cass. S.U. n. 22207/2017 e Cass. S.U. n. 8225/2019 quest’ultima pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa).

3.1. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso di C.P., dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento di mobilità in deroga, e la Regione Calabria con l’atto di appello aveva censurato nel merito l’accoglimento della domanda, senza eccepire il difetto di potestas iudicandi del giudice ordinario, ed insistendo unicamente sulla improponibilità del ricorso, sulla legittimazione passiva del solo istituto previdenziale, sull’assenza dei requisiti richiesti per accedere alla prestazione.

Dal suo canto l’INPS si era limitato ad aderire all’appello della Regione e, pur deducendo che in materia di ammortizzatori sociali in deroga il lavoratore è titolare solo di un interesse legittimo non di un diritto soggettivo, non aveva proposto impugnazione principale o incidentale per contestare la ritenuta giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo occorre rammentare che, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, la parte, anche nell’ipotesi in cui sia vittoriosa, è sempre tenuta a proporre impugnazione, eventualmente in via incidentale condizionata, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato la mera riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello (Cass. S.U. 25246/2008 e fra le tante Cass. n. 2605/2018).

3.2. Quanto al potere di questa Corte di rilevare d’ufficio la formazione del giudicato, il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui la mera prospettazione della questione di giurisdizione, contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in grado di appello, abbia inammissibilmente rilevato di ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla decisione di primo grado, consente alla Corte di Cassazione di determinare il giudice munito di potestas iudicandi anche accertando il solo consolidamento in capo a quel giudice di un tale potere per effetto della formazione di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione. In tal caso la pronuncia rescindente della errata declinatoria trova fondamento nella violazione, non già delle regole del riparto dei poteri giurisdizionali, ma di quelle processuali dirette a disciplinare l’adozione delle statuizioni sulla spettanza dei poteri stessi (Cass. S.U. n. 24150/2013 e negli stessi termini Cass. n. 25493/2019).

Nella fattispecie, pertanto, la formazione del giudicato impedisce alla Regione Calabria ed all’INPS di invocare il principio affermato da Cass. S.U. n. 5455/2019, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata e, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso rende inapplicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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