Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27424 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18422-2018 proposto da:

SILTEX SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO ALBERTO COVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5178/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Siltex S.r.L. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 24/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP IVA 2008-2000;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione della L. n. 12 1929, art. 24, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel rigettare l’appello della contribuente in violazione del principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale;

1.2. la censura è infondata atteso che: a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, come nel caso in esame, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purchè ii contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. n. 20036/2018); b) non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg (poi divenuto IRES) ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (cfr. Cass. n. 24823/2015); c) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. n. 20036/2018);

1.3. la sentenza impugnata è difforme da tali principi di diritto poichè, nel caso di specie, la vicenda riguardava accertamenti formali, mediante contestazione di operazioni inesistenti fatturate alla contribuente, senza alcun accesso presso i locali del contribuente;

1.4. pertanto, per la parte dell’avviso d’accertamento impugnato che si riferiva a tributi “non armonizzati” (IRES e IRAP) non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato, mentre per la parte relativa all’Iva, nel caso di specie, non risulta dedotto alcunchè dalla contribuente quanto alle ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa, rimanendo del tutto inadempiente all’onere “di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”;

2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe omesso di “considerare i documenti di trasporto della merce e le fatture di acquisto e di vendita e, conseguentemente, di concludere, per l’esistenza delle operazioni fatturate”;

2.2. il motivo è inammissibile, poichè si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);

3. il ricorso va quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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